MINISTERO DEI TRASPORTI

 

DELIBERAZIONE 7 maggio 2008 (n. 9/08).

(Gazzetta ufficiale n. 123, Suppl. ord., del 27 maggio 2008)

 

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2007 ed al rimborso della quota pedaggio posta a carico degli autotrasportatori per i transiti deviati obbligatoriamente (Deliberazione n. 9/08).

IL COMITATO CENTRALE

PER L'ALBO NAZIONALE

DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE

PER CONTO DI TERZI

...omissis...

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE

DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

CONTO TERZI E CONTO PROPRIO

1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 4., sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dall'1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dall'1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 2,00, ovvero uscita dopo le ore 2,00 e prima delle ore 6,00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, definite nel successivo punto 4., che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate al punto 6. della delibera.

Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purchè detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:

a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero nel corso dell'anno 2007, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del Libro V, Titolo X, Capo I, Sez. II e II-bis del Codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2006 ovvero durante il 2007.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dall'1 gennaio 2007, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione;

c) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero nel corso dell'anno 2007, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del Regolamento n. CE 881/92 del 26 marzo 1992;

d) alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2006, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge n. 298 del 6 giugno 1974, nonchè alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio dall'1 gennaio 2007, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.

5. La riduzione compensata di cui al punto 1. si applica secondo i seguenti criteri:

a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:

- 1 per i veicoli Euro 2;

- 1,5 per i veicoli Euro 3;

- 1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;

b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

Fatturato globale annuo in euro% di riduzione

Da 51.646,00 a 206.583,00

4,33

Da 206.583,01 a 516.457,00

6,50

Da 516.457,01 a 1.032.914,00

8,67

Da 1.032.914,01 a 2.582.284,00

10,83

Oltre 2.582.284,00

13,00

6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2. è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5., calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo l'1 gennaio 2007, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.

8. Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili (risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto.

Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5. e 6., non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dall'1 luglio 2008 e fino al 30 luglio 2008 le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1. e 2., provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in via telematica.

La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito Internet www.alboautotrasporto.it.; allo scopo di guidare gli utenti affinchè detta compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato centrale rende disponibile sul proprio sito Internet un manuale utente.

10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto proprio, devono figurare a pena di inammissibilità i seguenti dati:

a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;

c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13. della presente delibera.

Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'autore autorizza il Comitato centrale e la Società autostrade per l'Italia al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;

d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta ai sensi del Regolamento CEE n. 881/1992, del 26 marzo 1992.

A differenza delle precedenti annualità, non è più richiesto l'invio al Comitato centrale della copia cartacea della predetta licenza; quest'ultima dovrà essere spedita al medesimo Comitato, soltanto su richiesta e con le modalità specificate da detto organismo.

In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai Titoli II e III della presente delibera.

11. In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli (ex quadri L-CT per le imprese in conto terzi, ed L-CP per le imprese in conto proprio), l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica Euro (esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore, tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell'anno 2007. In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, le informazioni obbligatorie relative:

- al prospetto veicoli (ex quadro L-CT per le imprese in conto terzi; L-CP per le imprese in conto proprio);

- ai soci appartenenti a raggruppamenti (ex quadro D della domanda per conto terzi), di cui al successivo punto 22., lettera a) della delibera;

- ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o comunitarie che esercitano attività di trasporto in conto proprio (ex quadri E ed F della domanda per conto terzi), di cui al successivo punto 22., lettera b) della delibera;

- ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che eseguono il trasporto in conto proprio (ex quadri H ed I della domanda per il conto proprio), di cui al successivo punto 26. della delibera;

- potranno essere fornite al Comitato centrale utilizzando l'apposita applicazione presente nel sito Internet dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.

12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che per il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.

13. Terminata la compilazione sul sito Internet dell'Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token usb) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc.). L'apposizione di questa firma con le modalità sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.

14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato centrale effettuerà gli opportuni riscontri.

A tal fine l'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.

15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data dell'1 gennaio 2007, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B 3, 4 e 5 nell'anno 2007, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2008.

17. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI

18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10., l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti da 19. a 23. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire negli appositi spazi del sito Internet del Comitato centrale, le informazioni di seguito elencate:

- numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

- società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società autostrade consiste in 9 cifre;

- per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2007. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11., a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

20. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2007 devono indicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel corso dell'anno 2007, devono indicare in un'apposita maschera se trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente licenza.

22. I raggruppamenti (cooperative, consorzi, società consortili) italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, titolari di licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:

a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell'Unione europea, devono specificare nell'apposita maschera (ex quadro D del modello conto terzi), la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie;

b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o iscritte al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita maschera del sito Internet dell'albo (ex quadro C della delibera conto terzi), la parte del fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con i viaggi eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinchè venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari che esercitano attività di trasporto in conto proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato nel corso del 2007 (ex quadri E ed F della modello conto terzi), sulla base del quale sarà loro riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori e per quelle straniere titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento è tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente lettera a) della delibera.

23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2007, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

CONTO PROPRIO

24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10., l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti 25. e 26. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli appositi spazi del sito Internet del Comitato centrale, le informazioni di seguito elencate:

- numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il richiedente;

- società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio.

Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società autostrade consiste in 9 cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, è opportuno che l'impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda;

- per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2007. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11., a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che effettuano il trasporto in conto proprio, devono compilare un'apposita maschera (ex quadri H ed I del modello per il conto proprio) nella quale elencano le imprese associate con il fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2007, sulla base del quale sarà calcolato la riduzione spettante alla singola impresa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

PER LE DOMANDE DI RIMBORSO

DEI TRANSITI DEVIATI OBBLIGATORIAMENTE

SU PERCORSI AUTOSTRADALI,

DALLA VIABILITA' ORDINARIA

27. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato in data 19 giugno 2007, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto, secondo le modalità di cui ai successivi punti 31. e seguenti.

28. I rimborsi sono dovuti per le deviazioni obbligatorie dalla SS16 Adriatica, nel tratto compreso tra i comuni di Gabicce Mare e Termoli, alla corrispondente tratta autostradale della A14 compresa tra Pesaro e Termoli, in vigore tra il 25 giugno 2007 e l'8 settembre 2007, dalle ore 19.00 alle ore 5,00, applicate al transito dei veicoli a 4 o più assi di massa superiore a 7,5 tonnellate.

29. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sull'autostrada A26, ai sensi del Protocollo d'intesa del 14 giugno 2007, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto, secondo le modalità di cui ai successivi punti 31. e seguenti.

30. I rimborsi di cui al precedente punto sono dovuti per le deviazioni obbligatorie, nel doppio senso di marcia, dalla SS 33 del Lago Maggiore - nel tratto compreso tra Arona e Baveno - all'autostrada A26 - nelle tratte Gravellona Toce/Castelletto Ticino e Gravellona Toce/Borgomanero -, con ingresso ed uscita in stazioni appartenenti alle predette località (con ciò intendendo sia quelle di estremità che quelle intermedie); le predette deviazioni sono state in vigore per l'intero arco della giornata tra il 2 luglio 2007 ed il 17 settembre 2007, ed hanno interessato il transito dei veicoli a 3 o più assi, di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

31. I rimborsi delle quote dei pedaggi autostradali di cui al presente titolo della delibera, si effettuano a favore delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle società consortili costituiti a norma del Libro V, Titolo X, Capo II, Sez. II e II-bis del Codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. I rimborsi sono, altresì, effettuati a favore di imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992.

32. I predetti rimborsi possono essere chiesti anche dalle imprese e raggruppamenti che esercitano l'attività di trasporto in conto proprio, che risultino titolari di licenza in conto proprio nel periodo in cui hanno effettuato dei transiti oggetto della domanda di rimborso della quota di pedaggio, nonchè dalle imprese e raggruppamenti che esercitano l'attività di trasporto in conto proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.

33. A pena di esclusione dal diritto, a partire dall'1 luglio 2008 e fino al 30 luglio 2008 le imprese aventi titolo di cui ai precedenti punti 31. e 32. della delibera, compilano e presentano la domanda di rimborso esclusivamente in via telematica.

La compilazione deve avvenire inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito Internet www.alboautotrasporto.it.

34. A pena di inammissibilità, la domanda di rimborso deve contenere gli elementi indicati al precedente punto 10. della presente delibera, lettere dalla a) alla d) comprese.

35. Al termine della compilazione sul sito Internet dell'Albo, la domanda deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, secondo le specifiche previste al punto 13. della delibera; il pagamento della marca da bollo va effettuato con le formalità previste al successivo punto 14.

36. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui ai punti 28. e 30. della delibera - a seconda del rimborso richiesto -, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

37. A pena di esclusione dal diritto, i raggruppamenti di cui facciano parte imprese che non esercitano attività di autotrasporto di cose nè per conto di terzi nè in conto proprio, devono indicare nell'apposita maschera del sito Internet dell'Albo (ex quadro 1/D) la parte del fatturato autostradale per deviazioni del medesimo raggruppamento, ottenuta dai veicoli appartenenti a tali imprese, affinchè possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto.

38. Le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea non devono allegare copia della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, ma dovranno inviarla al Comitato centrale in formato elettronico solo su richiesta di quest'ultimo.

39. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato centrale.

40. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

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