MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 luglio 2009 (n. 46448).
(Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009)
Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati contratti di solidarietà (Decreto n. 46448).
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AL LAVORO, ALLA SALUTE
E ALLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi aziendali, di seguito denominati contratti di solidarietà, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Possono fare ricorso al contratto di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, alle condizioni rispettivamente previste dall'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dall'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451 (49). In conformità alla suddetta disciplina, la concessione del trattamento regolato dal presente decreto trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. Il requisito occupazionale di cui al comma 1 non trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonchè editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (50).
3. Sono escluse dall'applicazione del contratto di solidarietà le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991 (51), ovvero siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.
4. Il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel suddetto contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli di cui al primo periodo del presente punto 4.
5. Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.
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(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2459; I.L.P. 1994, pag. 1472.
(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pagg. 1705, 2661; I.L.P. 1993, pagg. 1098, 1784.
(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
2. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part time nella preesistente organizzazione del lavoro.
Art. 4.
Modalità applicative
1. L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.
2. La riduzione dell'orario di lavoro è stabilita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 1993 convertito dalla legge n. 236 del 1993, così come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla legge n. 608 del 1996, nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
3. Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le Parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.
4. Qualora le Parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, così come già determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso.
L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà, con la conseguente presentazione di una nuova istanza.
5. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che l'impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva.
Art. 5.
Pagamento diretto
1. Può essere autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, con le stesse modalità previste per la integrazione salariale straordinaria di cui l'art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (52). In tale ipotesi, l'istanza è contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del lavoro, anche al servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base alla ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento stesso.
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(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 548, 1092; I.L.P. 2009, pagg. 408, 807.
Art. 6.
Durata del trattamento
e richiesta di un nuovo contratto di solidarietà
1. Il contratto di solidarietà può avere, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 726 del 1984 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, una durata non superiore a 24 mesi, prorogabile, come previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1988, di ulteriori 24 mesi. Come disposto dal comma 4 del sopra citato art. 7, per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per detta facoltà di deroga è fissato in 36 mesi.
2. Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista dal sopra citato art. 7, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, con legge n. 48 del 1988, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi 12 mesi.
Art. 7.
Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge del 23 luglio 1991, n. 223
1. Fermo restando l'arco temporale fissato dall'art. 4, comma 35, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Le modalità ed i criteri indicati nei precedenti articoli si applicano ai contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia i decreti ministeriali n. 31445 del 20 agosto 2002 e n. 32832 del 16 settembre 2003.
3. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2009
Registrato alla Corte dei conti il 25-6-2009
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 162