MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 novembre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2008)
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio valide per la provincia di Bologna.
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA
Decreta:
Dal 17 novembre 2008 è vigente il nuovo tariffario delle operazioni di facchinaggio valido per la provincia di Bologna, allegato al presente decreto di cui è parte integrante.
Con l'aggiornamento delle operazioni di facchinaggio vengono altresì rideterminate le relative tariffe minime, applicando un aumento del 5,4% sugli importi delle tariffe delle corrispondenti operazioni risultanti nel precedente tariffario dell'1 maggio 2006.
Bologna, 14 novembre 2008
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ALLEGATO 1
TARIFFE MINIME
DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
ART. 4 DEL D.P.R. 18 APRILE 1994, N . 342
VALIDE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA
DAL 17 NOVEMBRE 2008.
Premessa
Tutte le operazioni svolte sulla base del presente tariffario devono essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza e salvaguardia della salute negli ambienti di lavoro.
Tutti gli oneri per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei facchini sono a carico del committente.
La legge 3 aprile 2001, n. 142 concernente "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" richiama espressamente i minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine per garantire ai soci lavoratori delle cooperative un trattamento economico adeguato e complessivamente proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.
A partire dall'1 gennaio 2007, relativamente ai costi previdenziali è avvenuto il superamento del regime contributivo di cui al D.P.R. n. 602/1970 ed il passaggio al regime contributivo ordinario.
La legge 7 novembre 2000, n. 327 prevede che nelle gare d'appalto gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.
Ai fini della conoscenza dei trattamenti economici minimi e normativi previsti per i soci facchini delle cooperative, di cui per la elaborazione del presente tariffario si è tenuto conto, si richiamano gli accordi sottoscritti dalle Associazioni delle cooperative AGCI-SERVIZI DI LAVORO, ANCST-LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE e dalle OO.SS. Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, il Protocollo d'intesa del 27 giugno 2002 e le successive intese.
La più recente normativa prevede la responsabilità in solido dell'impresa committente con l'impresa appaltatrice per il pagamento, relativamente al personale da essa impiegato, della retribuzione e dei contributi previdenziali, (art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di appalti e responsabilità solidale, come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, numero 251 e della legge 27 dicembre 2006, numero 296.
1. Carico o scarico
Le tariffe sono comprensive dello stivaggio o distivaggio ed eventuale paletizzazione e spaletizzazione.
| Merce normale in | Da 56 a 100 | Da 31 a 55 | Da 11 a 30 | Da 0 a 10 |
| Sacchi a q. | 0,61 | 0,70 | 0,78 | 0,91 |
| Casse, cartoni, blocchi o pani a q. | 0,62 | 0,71 | 0,78 | 0,92 |
| Prodotti ortofrutticoli a q. | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 1,03 |
| Fusti, damigiane, fiaschi, balle, fagotti, bobine, rotoli, fasci, tronchi, verghe o putrelle a q. | 7,92 | 1,10 | 0,97 | 1,42 |
| Lastre sfuse o vetro in casse a q. | 1,31 |
A) Merce palettizzata con l'impiego di mezzi meccanici di proprietà dei facchini:
| Da kg 101 a kg 800 | a q. | 0,51 |
| Oltre kg 800 | a q. | 0,44 |
B) Quando le operazioni di carico e scarico di merci paletizzate si svolgono con l'ausilio di mezzi meccanici messi a disposizione da committenti, le tariffe per le singole operazioni sono ridotte del 10%: dai mezzi meccanici sono esclusi i nastri trasportatori e transpallets. Quando i servizi svolti abbiano carattere di continuità (minimo 1 anno), i mezzi meccanici a motore devono essere in affitto o di proprietà di chi effettua la prestazione di facchinaggio.
C) Viene applicata una maggiorazione del 10% sulle varie voci del tariffario quando si eseguono operazioni di carico e scarico sui mezzi furgonati o comunque chiusi, la maggiorazione viene elevata al 25% qualora le operazioni vengono effettuate senza l'uso di mezzi meccanici, la stessa maggiorazione del 25% viene applicata per i vagoni fuori sede ferroviaria qualora non siano a piano di carico, per i cassoni o gabbie e pallets che necessitano di reggiatura o legatura. Per l'imbragatura la maggiorazione è del 15%.
2. Confezione di merce polverulente, maleodorante o sgradevole, nociva
Polverulenta: calciocianamide, scorie Thomas, calce idrata, zolfo ventilato, fosfato bicalcico, carbonato di calcio, cemento, gesso.
Maleodorante o sgradevole (in balle o sacchi): sangue secco, pannelli di ricino, pellicine, carnicci, farina di carne e di pesce.
Nociva (confezionata a norme CEE): antiparassitari, prodotti chimici in genere con esalazioni tossiche o dispersione di polveri, poltiglia bordolese, dhitane, polveri ramate o similari, soda caustica, solfato di ferro o di rame.
Per le suddette merci maggiorazione del 50%.
| Frigoriferi e celle di maturazione | ||
| Prodotti ortofrutticoli di qualsiasi pezzatura | a q. | 1,30 |
| Pesatura | a q. | 0,25 |
| Mossa interna | a q. | 0,64 |
| Pesce essicato, baccalà, stoccafisso | a q. | 1,43 |
| Frigoriferi a meno 18° sottozero | ||
| Merce di qualsiasi pezzatura | a q. | 1,43 |
| Frigoriferi oltre 18° sottozero | ||
| Merce di qualsiasi pezzatura | a q. | 1,96 |
| Carne congelata con osso (mezzene, quarti o cosce) | ||
| Pesci congelati alla rinfusa (tonni, squali, ecc.) | ||
| Carico o scarico | ||
| Dai contenitori, pianali o funivia all'automezzo o viceversa | a q. | 1,77 |
| Accatastamento dai pianali o contenitori o viceversa, all'interno delle celle frigorifere | a q. | 1,33 |
| Dai contenitori, aggancio alla funivia per la vestizione | a q. | 1,90 |
| Dalla funivia, dopo la vestizione, ai contenitori o pianali | a q. | 0,71 |
| Mosse interne al frigorifero (disaccatastamento ed accatastamento) | a q. | 2,88 |
| Tariffe per unità | ||
| Casse vuote | c.d. | 0,06 |
| Plateau | c.d. | 0,03 |
| Termoconvettori | c.d. | 0,44 |
| Bombole a gas liquido fino a kg. 60 | c.d. | 0,50 |
| All'interno dei magazzini di stoccaggio, o frigoriferi, lavatrici, cucine a gas o elettriche, televisori, vasche da bagno, ceramiche sanitarie alla rinfusa | 0,50 | |
| Scarico bestiame | ||
| Bovini, adulti, vitelloni | c.d. | 2,03 |
| Vitelli da latte, suini grassi e pecore | c.d. | 1,23 |
| Magroni, lattozoli, agnelli | c.d. | 1,00 |
| Carico bestiame | ||
| Bovini adulti, vitelloni, equini | c.d. | 2,92 |
| Vitelloni da latte, suini grassi e pecore | c.d. | 1,70 |
| Equini | c.d. | 2,56 |
| Magroni, lattozolo, agnelli | c.d. | 1,11 |
| Trasbordo | ||
| Da vagone a veicolo, animali adulti | c.d. | 4,59 |
| Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, animali slegati | c.d. | 8,00 |
| Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, animali legati | c.d. | 9,47 |
| Autovetture | ||
| Scarico da vagone e sistemazione nel recinto deposito interno senza attraversamento di strade pubbliche | c.d. | 4,24 |
| Per prelevamento dal recinto deposito interno senza attraversamento di strade pubbliche e predisposizione per carico | c.d. | 4,24 |
| Per il carico sopra automezzi o carri ferroviari già predisposti per il carico, la tariffa dovrà essere maggiorata del 50% | ||
| Carico sopra automezzi ferroviari o carri e se tale operazione è disgiunta dal prelievo dal recinto deposito interno | c.d. | 6,39 |
| Se nelle operazioni di carico e nella predisposizione dello stesso vi è l'attraversamento di strade pubbliche la tariffa dovrà essere maggiorata del 50% per ogni vettura, mossa o riordino piazzola | c.d. | 1,27 |
| Trattori | (da convenirsi) | |
| Giocattoli | (da convenirsi) | |
| Facchinaggio c/o zuccherifici e mangifici | (da convenirsi) | |
| Motociclette | c.d. | 1,97 |
| Carri ferroviari | ||
| Copertura e legatura | c.d. | 21,98 |
| L'assistenza per la dogana viene retribuita a tempo | ||
3. Sono servizi complementari all'attività di facchinaggio che si effettuano presso i magazzini industriali, commerciali e ribalte di corrieri e/o spedizionieri: manipolazione di bolle di spedizione bordeaux ovvero preparazioni di ordini (picking) o quant'altro attiene al carico e allo scarico delle merci non contemplato nel presente tariffario.
4. Operazioni di selezione e cernita di prodotti
Quando nelle operazioni di facchinaggio vi è la selezione o cernita, oltre i 2 prodotti, le tariffe saranno maggiorate del 25%.
5. Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali quelli riconosciuti dalla legge): 50%.
Maggiorazione per lavoro notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00): 25%.
Maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00): 65%.
Maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00): 75%.
Maggiorazione per lavoro straordinario diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00): 30%.
Maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato (dalle ore 6,00 alle ore 22,00): 50%.
Maggiorazione per lavoro straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00): 50%.
Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.
Per straordinario in questo articolo si fa riferimento a richieste da parte del committente eccedenti le prestazioni inizialmente pattuite.
6. Dopo le ore 12,00 di sabato, le prestazioni vanno compensate con la maggiorazione spettante per il giorno festivo. La stessa maggiorazione si applica per le operazioni eseguite di sabato mattina presso aziende che normalmente non lavorano in tale giornata.
7. Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi nei giorni festivi o nel fuoriorario, dovranno essere richieste con almeno 24 ore di preavviso (ved. art. 5).
8. Per le prestazioni rese al di fuori di quanto è previsto dagli articoli 1 e 2 del presente tariffario viene individuata una tariffa oraria di € 18,64 per lavori di facchinaggio eseguiti in economia e di € 19,54 facchinaggio eseguiti in economia per servizi e movimentazioni complessi di € 19,54 (ved. tabella allegata A).
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TABELLA A
TARIFFA ORARIA
| Imp. | Op. | 4° liv. qual. | 5° liv. comuni | |
| Paga base oraria | 7,7837 | 7,4242 | ||
| Scatti di anzianità 2 | 0,2767 | 0,2644 | ||
| Istituti differiti (*) | 100% | 1,2916 | 1,2317 | |
| INPS | 25,3 | 2,2952 | 2,1891 | |
| INAIL | 64 | 0,5808 | 0,5540 | |
| Totale oneri prev. | 2,8760 | 2,7431 | ||
| TFR | 100% | 0,6725 | 0,6414 | |
| riv. TFR | 3,485981% | 0,0234 | 0,0224 | |
| Costo contrattuale | 12,6473 | 12,0628 | ||
| Costo cont. per ora lavorata (2028/1679) | 15,2761 | 14,5702 | ||
| IRAP | 3,90% | 0,4932 | 0,4704 | |
| IRES sul IRAP | 27,50% | 0,1356 | 0,1294 | |
| Totale costo orario | 15,9050 | 15,1700 | ||
| Costo sicurezza (190 euro/anno/lav) | 0,1200 | 0,1200 | ||
| Costo lav. e sicurezz | 16,0250 | 15,2900 | ||
| Costo per ora lavorata (1679/1583) | 16,9969 | 16,2172 | ||
| Spese generali e utile d'impresa (15% costo) | 2,5495 | 2,4326 | ||
| Tariffa oraria di prestazione | 19,5464 | 18,6498 | ||
| qualificata | generica | |||
(*) Tredicesima, quattordicesima. | ||||
| Conteggio ore lavorate annue | |
| Ore teoriche (39 x 52) | 2028 |
| Ore per ferie | - 176 |
| Ore per festività | - 101 |
| Ore per fest. Soppr. Perm. ROL | - 72 |
| Ore lavorabili anno | |
| Ore per formazione | - 8 |
| Ore per ass. sind. | - 4 |
| Ore per mal. e infortuni | - 81 |
| Ore mediamente lavorate | 1583 |
9. Indennità di attesa
Se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio è superiore ai 30 minuti, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità nella misura prevista dall'art. 8 per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre i 30 minuti.
La stessa indennità di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti del lavoratore, le operazioni per le quali sono stati chiamati non vengono effettuate.
Detto compenso sarà corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione dei committenti a partire dal momento per il quale il servizio stesso è stato ordinato dal committente.
Il costo per le prestazioni in economia, effettuate con le caratteristiche della solidarietà, non potrà mai essere inferiore a 3 ore lavorative per ogni lavoratore impiegato.
10. Per il trasbordo merci senza l'uso di mezzi meccanici da autocarro a autocarro quando le parti posteriori dei mezzi combaciano tra loro, per trasbordo da autocarro a vagone e viceversa purchè la parte posteriore dell'autocarro combaci con la parte del vagone, le tariffe con stivaggio vanno maggiorate del 22%.
11. E' facoltà dei facchini di sospendere o di non svolgere il lavoro in condizioni di particolare disagio (pioggia, neve, suolo gelato) e che presentino, a giudizio dei facchini stessi, gravi rischi per l'incolumità fisica e della salute degli stessi lavoratori.
12. I facchini sono responsabili dei danni che eventualmente arrecassero previo accertamento della responsabilità.
13. Tutte le tariffe di cui al presente tariffario si intendono comprensive di una aliquota che a titolo indicativo viene stabilita nella misura del 30% per contributi assicurativi sociali obbligatori, ecc., salvo quanto diversamente deliberato nei provvedimenti a carattere nazionale di cui al successivo art. 14.
L'aliquota del 30% suddetta si intende incorporata nella tariffa a misura o a tempo a tutti gli effetti.
14. Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al decreto ministeriale del 6 agosto 1962, e successive modificazioni, l'ultimo in data 3 ottobre 1981.
15. Le presenti tariffe non potranno essere derogate in diminuzione e sono calcolate a peso lordo.
16. Pagamento delle prestazioni: tutte le prestazioni rese sulla base del presente tariffario devono essere liquidate entro 30 giorni dalla presente fattura.