MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 ottobre 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2009)
Proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità, in favore di lavoratori già beneficiari.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 (8), come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (9), è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 (10) e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 1.017.129,77, di cui € 931.894,29 a carico del Fondo per l'occupazione e € 85.235,48 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale.
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.
(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 548, 1092; I.L.P. 2009, pagg. 408, 807.
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 3278; 1997, pag. 194; I.L.P. 1996, pag. 2042; 1997, pagg. 24, 487.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 1.022.995,49 di cui 948.180,42 a carico del Fondo per l'occupazione e € 74.815,07 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale.
Art. 3.
L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
Art. 4.
La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%.
Art. 5.
L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad € 1.880.074,71, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (11).
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 199; I.L.P. 2009, pag. 115.
Art. 6.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria l'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2009