MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 settembre 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2009)
Modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfettario.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
I datori di lavoro di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (14), previa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonchè i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai 3 mesi di cui al comma 1 del medesimo articolo in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino a 24 mesi degli interessi legali;
b) fino a 36 mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal 25° mese.
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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1892, 2228; I.L.P. 2009, pagg. 1284, 1605.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2009
Registrato alla Corte dei conti il 2-10-2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 45