MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 dicembre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009)
Rideterminazione delle tariffe minime orarie per lavoro di facchinaggio per la provincia di Pescara.
IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESCARA
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dall'1 gennaio 2009, la tariffa minima oraria per lavoro di facchinaggio per la provincia di Pescara, è così aggiornata:
per i lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili-abbigliamento, calzature):
a) anno 2009: € 14,40 + I.V.A.;
b) anno 2010: € 14,90 + I.V.A.
Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metallic (metalmeccaniche, siderurgiche), dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie:
c) anno 2009: € 14,80 + I.V.A.;
d) anno 2010: € 15,30 + I.V.A.
Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energie, ricerca e produzione idrocarburi:
e) anno 2009: € 15,20 + I.V.A.;
f) anno 2010: € 16,00 + I.V.A.
Art. 2.
Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali, e si applicano ai singoli facchini, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.
Art. 3.
La tariffa è maggiorata nella misura del:
- 25% per lavoro notturno dalle ore 22,00 alle ore 6,00;
- 50% per lavoro festivo;
- 60% per lavoro notturno festivo;
- 30% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come sopra determinato, ricorrendone le specifiche fattispecie.
Art. 4.
La tariffa, in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra, per le prestazioni inferiori a 4 ore giornaliere, è maggiorata del 50%.
Art. 5.
La tariffa, come sopra aggiornata, ha validità biennale (dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010) ed è considerata inderogabile.
Art. 6.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Pescara, 23 dicembre 2008