MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 25 settembre 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009)

 

Applicazione del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 826, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di ulteriore riduzione, per l'anno 2007, delle percentuali di sconto a carico delle farmacie rurali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2007, ai fini di quanto disposto dal comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (15) in ordine alla proroga, per il triennio 2007-2009, dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad € 258.228,45, rispetto a quella prevista dal 5° periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (16), e successive modificazioni, per le farmacie già destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del 5° periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni si applica quanto segue:

a) le farmacie che nel 2006 hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, inferiore a € 150.000,00 sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa vigente, con una relativa spesa valutata in euro 978.530,01;

b) per le farmacie che nel 2006 hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, compreso tra € 150.000,00 e € 258.228,45, lo sconto previsto dalle norme vigenti è ridotto del 29,487%, con una relativa spesa valutata in € 1.521.469,99.

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

Art. 2.

Al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, l'importo di € 2.500.000 viene ripartito tra le stesse secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed erogato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 3.

Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme loro assegnate a norma dell'art. 2, provvederà ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni perchè possano disporre i conguagli nei confronti di ogni farmacia interessata con cadenza mensile in occasione della liquidazione delle ricette spedite.

Roma, 25 settembre 2008

Registrato alla Corte dei conti il 5-12-2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 166

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ALLEGATO

PROSPETTO DI RIPARTO DELLA RIDUZIONE DELLO SCONTO PER FARMACIE

Codice
regione
Regione Fatturato inf. 150
(I fascia)
Fatturato sup. 150
(II fascia)
Quota spettante
per intero farmacia
di I fascia

Quota imputata
in proporzione
alle farmacie
di II fascia
Totale spettante
regione


010 Piemonte 69 208 135.820,82 215.670,28 351.491,11
020 Valle d'Aosta 5 9 10.377,33 8.501,83 18.879,16
030 Lombardia 35 149 79.363,80 179.621,24 258.985,04
041 P.A Bolzano 1 11 3.419,28 15.909,64 19.328,92
042 P.A. Trento 5 13 9.614,33 12.365,95 21.980,27
050 Veneto 22 69 44.695,22 84.614,52 129.309,74
060 Friuli V. G. 8 30 10.609,60 30.148,76 40.758,36
070 Liguria 41 64 97.351,91 78.836,32 176.188,23
080 Emilia Romagna 22 81 44.835,75 93.440,12 138.275,87
090 Toscana 32 95 66.477,71 111.346,18 177.823,89
100 Umbria 8 23 17.766,92 27.218,54 44.985,46
110 Marche 26 51 50.141,51 47.913,95 98.055,46
120 Lazio 13 63 20.048,31 77.915,29 97.963,59
130 Abruzzo 57 54 97.066,70 50.663,34 147.730,04
140 Molise 24 42 45.900,44 46.843,68 92.744,13
150 Campania 26 105 58.403,24 127.844,51 186.247,76
160 Puglia 15 28 34.030,91 37.699,08 71.730,00
170 Basilicata 15 33 35.290,29 44.468,34 79.758,63
180 Calabria 21 88 39.582,79 105.954,26 145.537,04
190 Sicilia 15 59 26.667,73 62.172,34 88.840,06
200 Sardegna 24 61 51.065,43 62.321,80 113.387,24
Tot.   484 1.336 978.530,01 1.521,469,99 2.500.000,00

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