MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 novembre 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010)
Modalità attuative delle misure previste a carico delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e delle farmacie in caso di mancato rispetto delle quote di spettanza di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. In caso di mancato rispetto da parte dell'azienda farmaceutica delle quote di spettanza previste dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (12), di seguito indicato come decreto-legge, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) determina la riduzione del 20% del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione o, in caso di reiterazione, la riduzione del 50% di tale prezzo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale il Comando Carabinieri per la tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni e sanità, o altra autorità competente ad accertare l'irregolarità, segnala all'AIFA la predetta violazione.
---------
(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 1827; I.L.P. 2009, pag. 1384.
Art. 2.
1. Il grossista che viola le norme sulle quote di spettanza di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge ha l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto o, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo.
2. Il grossista è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa di cui al comma 1) nella misura ridotta pari a un terzo degli importi ivi indicati, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Art. 3.
1. Al farmacista, al quale è contestata la violazione delle norme sulle quote di spettanza di cui al citato art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 500 a € 3.000. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni.
2. Il farmacista è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa di cui al comma 1) nella misura ridotta pari ad € 1.000, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. L'Autorità amministrativa competente che ordina la chiusura della farmacia ne dà comunicazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, settore salute, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, e all'AIFA.
Art. 4.
1. Le somme di cui all'art. 2 e all'art. 3, comma 1, sono versate sui capitoli di entrata previsti dalla normativa regionale in materia di infrazioni amministrative per violazioni di disposizioni sanitarie.
2. Con riferimento alle sanzioni di cui al citato art. 13, comma 1, lettera b), n. 2 e 3 del decreto-legge, per quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il presente decreto entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2009