MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 luglio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2009)
Approvazione della delibera n. 41/09 del 10 giugno 2009 del Commissario straordinario dell'IPSEMA, con la quale è stato adottato lo schema di Regolamento recante la disciplina per il pagamento delle prestazioni economiche a favore degli assistiti.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
E' approvata la delibera n. 41/09 del 10 giugno 2009 del Commissario straordinario dell'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA), allegata al presente decreto, con la quale è stato adottato lo schema di Regolamento recante la disciplina per il pagamento delle prestazioni economiche a favore degli assistiti, nel testo annesso al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2009
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ALLEGATO
Nuove modalità di accredito delle prestazioni economiche erogate dall'IPSEMA agli assistiti.
(Deliberazione n. 41/09 del 10 giugno 2009)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
...omissis...
Delibera
di adottare lo schema del Regolamento recante la disciplina per il pagamento delle prestazioni economiche a favore degli assistiti contenuto nell'allegato 1 , che costituisce parte integrante della presente deliberazione e di disporre la sua trasmissione al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
di annullare le delibere n. 25/08 del 17 dicembre 2008 e n. 32/09 del 2 aprile 2009.
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA
PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
ECONOMICHE A FAVORE DEGLI ASSISTITI
Art. 1.
Oggetto del regolamento
Sono oggetto del presente regolamento:
1. i metodi di pagamento delle prestazioni economiche erogate dall'IPSEMA ai suoi assistiti.
Art. 2.
Modalità di erogazione delle prestazioni economiche agli assistiti
1. Tutte le prestazioni economiche erogate dall'IPSEMA ai suoi assistiti sono corrisposte, a scelta dell'assistito, per mezzo di:
- pagamento per contanti presso l'Istituto cassiere;
- pagamento per mezzo di bonifico bancario o postale.
Art. 3.
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.