MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 dicembre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2009)
Criteri di riparto e assegnazione alle regioni e province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera d), legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai programmi di riqualificazione professionale ed al reinserimento occupazionale dei collaboratori a progetto.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Decreta:
Art. 1.
I fondi di cui all'art. 1, comma 1156, lettera d) della legge 26 dicembre 2006, n. 296 nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 sono ripartiti e assegnati alle regioni e province autonome secondo i criteri che seguono (Tabella A):
- quanto al 50% delle risorse disponibili, proporzionalmente al numero dei collaboratori a progetto iscritti alla gestione separata INPS in ogni regione o provincia autonoma nel corso dell'anno 2007;
- quanto al 25% delle risorse disponibili, proporzionalmente alla media annua nel triennio 2005, 2006, 2007, per ogni regione e provincia autonoma del monte ore dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni erogati;
- quanto al 25% delle risorse disponibili, proporzionalmente alla media annua nel triennio 2005, 2006, 2007, del numero dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità per ogni regione e provincia autonoma.
Le quote regionali che, a seguito dell'utilizzo dei criteri suddetti, dovessero eventualmente risultare superiori al 18% delle risorse disponibili sono ridistribuite alle regioni e province autonome utilizzando i medesimi criteri (Tabelle B e C).
Le Tabelle A, B e C fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, i soggetti destinatari dei programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale sono i collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso le aziende interessate da situazioni di crisi, accertate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 (3), dell'art.1 della legge n. 291/2004 (4) e successive modifiche ed integrazioni, nonchè da altre norme di legge in materia di ammortizzatori sociali in deroga anche ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge n. 244/2007 (5).
La spesa graverà sul Fondo per l'occupazione, Capitolo 7202 piano gestionale 01, per le annualità 2007 e 2008.
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 4; I.L.P. 2005, pag. 214.
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.
Art. 3.
Le regioni e province autonome, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, al fine di assicurare il coordinamento e monitoraggio trasmetteranno al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali i programmi di cui all'art. 2.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2008
Registrato alla Corte dei conti il 21-1-2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 26
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