MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 luglio 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008)

 

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricolo, a decorrere dall'1 gennaio 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243 (32) e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (33), la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dall'1 gennaio 2008, in € 20.978,21.

A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dall'1 giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato Testo unico, è fissata dall'1 gennaio 2008 in € 13.899,90, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2681; I.L.P. 1993, pag. 1612.

(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dall'1 gennaio 2008 è fissato in € 457,67.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dall'1 gennaio 2008, è fissato in € 1.833,81.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2008

Registrato alla Corte dei conti il 19-9-2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 225

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