MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 luglio 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008)
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, a decorrere dall'1 gennaio 2008.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (34), la retribuzione media giornaliera è fissata in € 66.19 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dall'1 gennaio 2008, nella misura di € 13.899,90 e di € 25.814,10.
Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 37.172,30 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 31.493,20 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 28.653,65 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
- anno 2006 e precedenti: 1,0628;
- anno 2007: 1,0000.
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(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.
Art. 2.
A norma dell'art. 76 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dall'1 gennaio 2008, è fissato in € 457,67.
Art. 3.
A norma dell'art. 85 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dall'1 gennaio 2008, è fissato in € 1.833,81.
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 493 del 3 dicembre 1999 (35), la retribuzione convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, è rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dall'1 gennaio 2008, è di € 13,899,90, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2008
Registrato alla Corte dei conti il 19-9-2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 224
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(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 347; I.L.P. 2000, pag. 402.