MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 agosto 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2009)

 

Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli Enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nell'esclusivo ambito della procedura di cui al citato art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 32, comma 5, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (11), le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge.

2. I crediti per contributi, premi ed accessori di legge che possono essere ricompresi nella proposta di accordo sono: i crediti assistiti da privilegio; i crediti aventi natura chirografaria; i crediti iscritti a ruolo e quelli non ancora iscritti a ruolo.

3. Non possono costituire oggetto della proposta di accordo:

a) i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 448 del 1998 (12) e successive modificazioni;

b) i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato.

4. Possono proporre l'accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (13).

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 246; I.L.P. 1999, pag. 119.

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 2924; I.L.P. 2007, pag. 2135.

Art. 2.

Modalità applicative

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 4, devono presentare agli Enti previdenziali interessati la proposta di accordo corredata dalla documentazione prevista dall'art. 161, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, accompagnata da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell'impresa.

Art. 3.

Limiti dei crediti ammissibili

1. La proposta di pagamento parziale per i crediti privilegiati di cui al n. 1) del comma 1 dell'art. 2778 Cod. civ. e per i crediti per premi non può essere inferiore al 100% e per i crediti privilegiati di cui al n. 8) del comma 1 dell'art. 2778 Cod. civ. non può essere inferiore al 40%.

2. La proposta di pagamento parziale per i crediti di natura chirografaria non può essere inferiore al 30%.

3. La proposta di pagamento dilazionato non può essere superiore a 60 rate mensili con applicazione degli interessi al tasso legale, nel tempo, vigente.

Art. 4.

Condizioni di accettazione da parte degli Enti previdenziali

1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 3 e previa valutazione della relazione di cui all'art. 2, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono accedere alla proposta di accordo nel rispetto dei seguenti parametri valutativi:

a) idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di eventuali garanzie;

b) riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso;

c) correntezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;

d) versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell'accesso alla dilazione dei crediti;

e) essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell'importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell'area in cui opera.

2. Il mancato rispetto degli obblighi previsti nell'accordo, comporta la revoca dell'accordo medesimo.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. I singoli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie definiscono le modalità operative delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2009

Registrato alla Corte dei conti il 16-9-2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 367

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