MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 giugno 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2008)
Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3 dicembre 1999, recante: "Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonchè di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602/1970".
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. La tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999 (1) è sostituita dalla seguente:
"Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:
a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali;
b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.
Trasporto di persone:
a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.
Trasporto di merci per conto terzi:
a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);
b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili).
3) Attività accessorie delle precedenti:
addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.
4) Attività varie:
servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2008
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 190; I.L.P. 2000, pag. 415.