MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 gennaio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2009)
Individuazione dei criteri per la stipula di nuove convenzioni e l'assegnazione delle risorse, ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro, con oneri a carico del comune stipulante.
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (7) sono assegnate, previa stipula di una Convenzione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai comuni con meno di 50.000 abitanti per lo svolgimento di ASU e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dall'1 gennaio 2000 o da una data precedente.
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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Art. 2.
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni devono presentare al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma) apposita domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.
2. La domanda deve indicare:
- il numero degli abitanti del comune richiedente;
- il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dall'1 gennaio 2000 o da una data precedente;
- dichiarazione del comune che gli oneri per il pagamento degli assegni socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte, di enti diversi dal comune medesimo.
Art. 3.
1. Ai fini della ripartizione delle risorse, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali predispone apposita graduatoria sulla base del rapporto tra il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dall'1 gennaio 2000 o da una data precedente ed il numero degli abitanti del comune medesimo.
2. Ai comuni collocati nella graduatoria è assegnato un contributo il cui importo è pari alla copertura, per un periodo di tre mesi, ovvero di sei mesi se il comune rientra nelle aree di cui all'Obiettivo 1 CE, del 50% dell'assegno spettante ad ogni lavoratore in carico al comune medesimo, fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali stipula le convenzioni con i comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalità definite nelle Convenzioni medesime.
Art. 4.
Qualora l'assegnazione di cui all'art. 3 del presente decreto non esaurisca le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali provvede all'assegnazione delle somme residue proporzionalmente alle risorse già assegnate ai comuni interessati.
Roma, 9 gennaio 2009