MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO 13 luglio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2007)

 

Ripartizione tra le gestioni previdenziali interessate della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nonchè determinazione della contribuzione relativa all'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge n. 296 del 2006 (10).

Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 marzo 2007, la contribuzione dovuta, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dall'1 gennaio 2007, dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è ripartita tra le gestioni previdenziali interessate nei seguenti punti percentuali:

INPS:

- FPLD: 9,01;

- CUAF: 0,11;

- Malattia: 0,53;

- Maternità: 0,05;

- INAIL: 0,30.

A decorrere dall'1 gennaio 2007, la contribuzione dovuta per l'indennità giornaliera di malattia è stabilita nella misura di 0,53 punti percentuali.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

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