MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2007)

 

Ripartizione delle risorse, per l'annualità 2005 a carico del Fondo per l'occupazione per il finanziamento dei progetti di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 (17) si dispone, per l'annualità 2005, la destinazione della somma di € 15.493.706,97 in favore delle regioni e province autonome per il finanziamento di progetti di formazione destinati ai lavoratori occupati.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al Capitolo 7033 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 (18).

3. I progetti di formazione di cui al comma 1 del presente articolo sono presentati:

a) dalle imprese sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro;

b) direttamente dai singoli lavoratori.

---------

(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 981; I.L.P. 2000, pag. 963.

(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari ad € 15.493.706,97, vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite tra le regioni e le province autonome, come da tabella di seguito riportata:

Regioni - Province autonome Euro
Valle d'Aosta 37.004,27
Piemonte 1.238.770,44
Lombardia 3.047.965,25
Liguria 424.240,04
Trento 154.624,79
Bolzano 144.900,37
Veneto 1.377.274,64
Friuli Venezia Giulia 363.584,45
Emilia Romagna 1.288.604,02
Toscana 1.030.534,12
Umbria 233.458,57
Marche 414.639,87
Lazio 1.684.130,84
Abruzzo 297.081,48
Molise 66.502,96
Campania 1.152.368,95
Puglia 776.129,74
Basilicata 111.711,02
Calabria 361.315,32
Sicilia 928.336,00
Sardegna 360.529,85
Totale 15.493.706,97

Le risorse sono ripartite tra le regioni e alle province autonome sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili ai settori privato e pubblico (Dati ISTAT - Forze di lavoro, media 2004).

2. Allo scopo di promuovere le opportunità di cui all'art. 6 della legge n. 53/2000, le regioni e le province autonome possono destinare fino al 5% delle risorse loro assegnate al fine di garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. Le Amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscono nelle diverse tipologie di azione il principio delle pari opportunità.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale procede alla liquidazione delle risorse di cui alla Tabella dell'art. 2 del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto è utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001).

4. Trascorsi 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate dalle regioni e dalle province autonome con impegni giuridicamente vincolanti. Tali risorse vengono disimpegnate e riattribuite d'intesa con le regioni e le province autonome.

Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in accordo con le regioni e le province autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

2. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 (19).

Roma, 12 aprile 2007

---------

(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1852; I.L.P. 1999, pag. 1380.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda