MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 12 luglio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007)
Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 del D.L.vo n. 151/2001 (16), è esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (17), di seguito definita "gestione separata", nonchè agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.
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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1636.
(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 2522.
Art. 2.
1. Le esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all'indennità di maternità a condizione che l'astensione effettiva dall'attività lavorativa nei periodi di cui all'art. 16 del D.L.vo n. 151/2001, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Art. 3.
1. L'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, si applica:
a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all'art. 1;
b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici esercenti attività libero professionale di cui all'art. 2.
Art. 4.
1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (18), alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pagg. 3044, 3210, 3211.
Art. 5.
1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5% di cui all'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (19), è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 16 del D.L.vo n. 151/2001. L'indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17 del predetto D.L.vo n. 151/2001.
2. L'indennità di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui all'art. 7.
3. L'indennità è corrisposta nella misura prevista dall'art. 4 del decreto 4 aprile 2002 (20) del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo le modalità ivi previste, previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 264.
(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pagg. 1943, 2622.
Art. 6.
1. Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l'indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
Art. 7.
1. Le prestazioni economiche previste dal presente decreto in favore delle lavoratrici tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, della vigente aliquota dello 0,5%, prevista dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale aliquota aggiuntiva è dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata già destinatari della predetta aliquota dello 0,5%.
Art. 8.
1. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall'INPS a decorrere dal secondo anno di applicazione del presente decreto, si verificassero scostamenti rilevanti tra gettito contributivo e prestazioni erogate, l'aliquota dello 0,22% di cui all'art. 7 sarà modificata con ulteriore provvedimento, al fine di consentire la copertura degli oneri sostenuti per le finalità di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2007
Registrato alla Corte dei conti il 20-9-2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 233
Roma, 18 ottobre 2007