MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 13 luglio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2007)
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1 luglio 2007, per il settore agricoltura.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 234 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 (14), dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (15), dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243 (16) e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (17), la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dall'1 luglio 2007, in € 19.738,62.
A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dall'1 giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato Testo unico, è fissata dall'1 luglio 2007 in € 13.078,80, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
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(14) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 1210; I.L.P. 1982, pag. 841.
(15) Ved. Boll. Lav. 1986, pagg. 666, 872; I.L.P. 1986, pagg. 408, 444.
(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2681; I.L.P. 1993, pag. 1612.
(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.
Art. 2.
A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dall'1 luglio 2007, è fissato in € 430,63.
Art. 3.
A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dall'1 luglio 2007, è fissato in € 1.725,45.
Art. 4.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2007
Registrato alla Corte dei conti il 13-8-2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 136