MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 13 luglio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2007)
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1 luglio 2007, per il settore industria.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 (18), dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (19), e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (20), la retribuzione media giornaliera è fissata in € 62,28 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dall'1 luglio 2007, nella misura di € 13.078,80 e di € 24.289,20.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 34.976,45 per i comandanti e per i capi macchinisti, in € 29.632,82 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in € 26.961,01 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal comma 1 del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
- anno 2005 e precedenti: 1,0200;
- anno 2006 e 1° semestre 2007: 1,0000.
---------
(18) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 1210; I.L.P. 1982, pag. 841.
(19) Ved. Boll. Lav. 1986, pagg. 666, 872; I.L.P. 1986, pagg. 408, 444.
(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.
Art. 2.
A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dall'1 luglio 2007, è fissato in € 430,63.
Art. 3.
A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dall'1 luglio 2007, è fissato in € 1.725,45.
Art. 4.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2007
Registrato alla Corte dei conti il 13-8-2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 135