MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

DECRETO 16 febbraio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2007)

 

Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti privati, gestori di attività formative, ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Enti beneficiari

1. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale concede agli enti privati a carattere nazionale che svolgono attività di promozione e coordinamento delle proprie sedi formative e orientative operanti nel sistema di istruzione e formazione professionale, di formazione superiore e di formazione continua dei lavoratori, in riferimento alle competenze dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma c) e h) della legge 28 marzo 2003, n. 53 (2), ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (3) e dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (4), contributi per le spese generali non coperte da finanziamenti pubblici relativi:

a) alla formazione inerente ai percorsi di cui ai decreti legislativi n. 76 del 15 aprile 2005 (5) e n. 226 del 17 ottobre 2005;

b) all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione post-diploma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257 (6);

c) alla formazione continua dei lavoratori di cui alla legge n. 236/1993 (7), decreto legislativo n. 112/1998 e all'art. 118 della legge n. 388/2000 (8).

2. Possono usufruire dei predetti contributi gli enti privati che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della stessa legge nonchè svolgano attività di formazione professionale come parte del sistema di istruzione pubblica, pari almeno al 60% in termini finanziari, della complessiva attività dell'ente.

---------

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1209.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1999, 1852; I.L.P. 1999, pag. 1380.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2662; I.L.P. 1997, pag. 1631.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1635; I.L.P. 2005, pag. 1212.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2838; I.L.P. 2000, pag. 2147.

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

Art. 2.

Termine di presentazione delle richieste

1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, andranno presentate entro e non oltre il 15 febbraio 2007.

Art. 3.

Ripartizione del contributo

1. Per l'anno 2007 il contributo erogabile a ciascun ente beneficiario verrà assegnato, nei limiti della richiesta formulata ai sensi dell'art. 2, determinando i parametri e il livello di classificazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 125/1987 (9) attraverso 2 modalità di calcolo:

a) per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2006 del contributo della legge n. 40/1987 (10) con decreto ministeriale n. 260/VI/2006 del 6 novembre 2006, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo;

b) per gli enti non compresi nel precedente punto a) i parametri e il livello verranno determinati dall'applicazione dei criteri e modalità stabiliti dal decreto ministeriale n. 125/1987.

2. Eventuali economie che dovessero crearsi in base alle modalità di ripartizione di cui sopra saranno erogate in misura proporzionale alla quota di assegnazione tra i soggetti aventi diritto.

---------

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1654.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1009; I.L.P. 1987, pag. 658.

Art. 4.

Costi ammissibili e limite temporale

1. Il limite temporale dei costi ammissibili è relativo all'esercizio finanziario 2007.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie dei costi:

a) tutte le spese di gestione e funzionamento della sede centrale come elencate nella circolare UCOFPL/VI/1231 del 16 aprile 1997;

b) spese sostenute per il commissariamento delle strutture territoriali qualora rimangano a carico dell'ente nazionale, comunque, relative alle spese generali della struttura.

3. In presenza di attività diverse da quelle di cui all'art. 1, l'ente deve prevedere ed attuare un sistema di contabilità analitica e separata.

Art. 5.

Comitato di pilotaggio

1. Il Comitato di pilotaggio previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 82/VI/2006 del 18 aprile 2006, non essendo stato costituito si intende soppresso per l'anno 2006.

2. Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si provvederà all'istituzione del Comitato la cui attività decorre dall'esercizio finanziario 2008.

Art. 6.

Modalità di erogazione

1. Con separato decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno 2007 e sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le modalità ed i criteri individuati nel presente decreto sono riferiti esclusivamente all'anno 2007.

2. Per i successivi esercizi finanziari, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo si provvederà con nuovo decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanarsi entro il 31 dicembre 2007.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge n. 40/1987, al decreto ministeriale n. 125/1987 e successive disposizioni.

Art. 9.

Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 16 febbraio 2007

Registrato alla Corte dei conti il 15-5-2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 271

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda