MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

DECRETO 2 luglio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007)

 

Determinazione dell'importo destinato al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

....omissis...

Decreta:

Art. 1.

Benefici erogati dal Fondo

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (5), di seguito denominato Fondo, eroga un beneficio una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro.

2. L'importo del beneficio di cui al comma 1 è determinato sulla base del numero dei familiari superstiti del lavoratore, di cui all'art. 2, secondo le seguenti 4 tipologie:

Tipologia Numero dei superstiti Importo (euro)
A 1 1.500
B 2 1.900
C 3 2.200
D Più di 3 2.500

3. L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50% quando gli aventi diritto appartengano ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio causa del decesso del lavoratore, superiore a € 50.000.

4. Nei casi di erogazione del beneficio di cui al comma 1 da parte del Fondo, l'INAIL liquida un'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito Testo unico.

5. Ferme restando le misure e le condizioni previste dall'art. 85 del Testo unico, l'importo dell'anticipazione di cui al comma 4 è pari ai 3/12 della rendita annua calcolata sulla retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del Testo unico.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

Art. 2.

Familiari superstiti aventi diritto ai benefici

a carico del Fondo

1. Il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta:

a) ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati all'art. 85, comma 1, punti 1) e 2) del Testo unico;

b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a quelli indicati ai punti 3) e 4) del medesimo art. 85.

2. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

Art. 3.

Requisiti di accesso ai benefici

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 5, il beneficio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, è erogato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dei familiari superstiti indicati all'art. 2 quando, previo sommario accertamento, risulti che il decesso sia stato causato da un infortunio sul lavoro.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato, con apposita ispezione congiunta, dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, o dai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dal Servizio ispettivo dell'INAIL, territorialmente competenti, i quali redigono una relazione e la inviano al Fondo e all'INAIL.

Art. 4.

Modalità di accesso ai benefici ed erogazioni

1. L'istanza di cui all'art. 3 è presentata, o trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione provinciale del lavoro, o ai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed alla sede INAIL competente per territorio. L'istanza deve contenere le informazioni di cui al fac-simile allegato al presente decreto.

Art. 5.

Ripetizione dell'indebito

1. All'esito delle procedure ordinarie di accertamento, il Fondo e l'INAIL provvedono al recupero dei benefici indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di regresso, previste dall'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con riferimento all'anticipazione della rendita ai superstiti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Registrato alla Corte dei conti il 20-9-2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232

Allegato ...omissis...

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