MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

DECRETO 2 maggio 2008 (n. 43451).

(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2008)

 

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento, nonchè di quello di mobilità in favore di lavoratori già ammessi (Decreto n. 43451).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (30), è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 (31) e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 1.130.144,23.

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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 6, Suppl. n. 3, pag. 194; I.L.P. 1997, pagg. 24, 487.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 13 novembre 1997, n. 393 (32) e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 1.136.661,66;

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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 3701; I.L.P. 1997, pag. 2380.

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%.

Art. 5.

L'onere complessivo, pari ad € 2.266.805,89, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 6.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 1.130.144,23 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di € 1.136.661,66 per il trattamento di mobilità, l'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2008

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