MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 ottobre 2006 (n. 39332).

(Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2006)

 

Concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori del settore portuale (Decreto n. 39332).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (11), è autorizzata, per il periodo dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori del settore portuale, individuati nel verbale di accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 febbraio 2006.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 22; I.L.P. 2006, pag. 118.

Art. 2.

Il diritto all'indennità decade, nel corso dell'anno 2006, dal giorno in cui:

a) l'impresa o l'agenzia [articolo 17, commi 2 e 5, legge numero 84/1994 (12)] assume personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

b) se società derivata dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, assuma personale a tempo indeterminato.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, Suppl. n. 3, pag. 186.

Art. 3.

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa, per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore.

Art. 4.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di € 8.000.000, che graveranno sul Capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale numero 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul Capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.

Art. 5.

Le modalità di erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'INPS verranno determinate mediante decreto del Direttore generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Registrato alla Corte dei conti il 30-10-2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 120

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