MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 21 gennaio 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008)
Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) "modulo", modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recesso dal contratto di lavoro;
b) "sistema informatico MDV", il sistema informatico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai soggetti abilitati e ai lavoratori per il rilascio del modulo;
c) "codice identificativo del modulo", il codice alfanumerico attribuito dalla procedura di rilascio del modulo con validazione temporale, attestante il giorno in cui il modulo è stato reso disponibile al lavoratore con le modalità di cui al successivo art. 4 e la durata temporale della validità dello stesso;
d) "soggetti abilitati", i soggetti che sottoscrivono la convenzione predisposta con decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 6, della legge 17 ottobre 2007, n. 188 (6);
e) "codice alfanumerico progressivo di identificazione", il codice alfanumerico attribuito dal sistema informatico MDV.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 3148; I.L.P. 2007, pag. 2288.
Art. 2.
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la realizzazione del modulo per la comunicazione delle dimissioni volontarie presentate dai lavoratori in caso di recesso dal contratto di lavoro, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 della legge 17 ottobre 2007, n. 188.
Art. 3.
Modulo per le dimissioni volontarie
1. Per la comunicazione delle dimissioni volontarie di cui all'art. 2, è adottato il modulo di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui al precedente comma 1 sostituisce ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.
Art. 4.
Modalità tecniche di rilascio
1. Il modulo di cui al precedente art. 3 è reso disponibile ai lavoratori attraverso il sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale www.lavoro.gov.it, con le modalità tecniche di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui all'art. 3 acquisisce i caratteri di non contraffazione o falsificazione con le modalità tecniche definite nell'allegato B.
Roma, 21 gennaio 2008
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