MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 settembre 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006)

 

Interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236 (14).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse

1) Saranno considerati prioritari i programmi di sviluppo presentati da soggetti promotori con partecipazione maggioritaria delle province, dei comuni e delle comunità montane del territorio di riferimento.

2) Saranno considerati prioritari i programmi immediatamente cantierabili e di durata non superiore ai 3 anni, con una contribuzione del Fondo per lo sviluppo non superiore ai 2 milioni di euro.

3) I programmi devono interessare aree ricomprese nell'ambito territoriale dei centri per l'impiego in cui si sono manifestate crisi occupazionali, derivanti da:

a) cessazione totale o parziale dell'attività di piccole e medie imprese, conseguente a crisi determinatasi a seguito delle massicce importazioni dai Paesi a basso costo di mano d'opera, in particolare nei settori tessile e calzaturiero dopo l'abolizione dei dazi all'importazione, successivamente all'1 gennaio 2005;

b) a delocalizzazioni.

4) I casi indicati sub a) e b) del precedente comma devono aver comportato, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 e il 30 giugno 2005, una perdita di occupazione, desumibile dai dati della cassa integrazione guadagni straordinaria, per cessazione di attività totale o parziale e di mobilità, non inferiore allo 0,3% della popolazione censita nel 2001 nel territorio di ciascun centro per l'impiego.

4-bis) Sono, altresì, considerati prioritari i programmi per i quali è dimostrata l'utilizzazione, in forma di cofinanziamento, di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale o di altri fondi pubblici.

5) Al fine di una equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche sono escluse dal finanziamento le aree e i settori destinatari di finanziamenti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 (15).

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.

(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1604; I.L.P. 2005, pag. 1131.

Art. 2.

Successivamente all'applicazione delle priorità di cui all'art. 1) sono considerati ammissibili i programmi che prevedono interventi finalizzati al recupero dell'occupazione, attuati con le misure sotto indicate:

1) aiuti alle imprese nella misura de minimis per la creazione di nuovi posti di lavoro;

2) creazione di nuove iniziative non necessariamente sotto forma di impresa, con particolare riferimento ai giovani e a situazioni di autoimpiego;

3) realizzazione di infrastrutture funzionali alle iniziative produttive;

4) creazione di misure funzionali allo sviluppo dei distretti;

5) incentivi allo sviluppo nell'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI), nell'artigianato, nel commercio, nel settore di promozione turistica, nell'ambito della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 3.

1) I programmi devono essere presentati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero del Lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione - via Fornovo 8 - 00192 Roma, secondo le modalità già indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773 del 3 novembre 1994 (16).

2) I soggetti attuatori devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773 del 1994 alla data di presentazione delle domande.

3) Ai fini della successiva valutazione dei programmi, saranno selezionati soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano portato a termine precedenti programmi di sviluppo locale, approvati ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 236/1993, con una percentuale di realizzazione, anche in termini occupazionali, almeno pari al 70% degli obiettivi programmati.

4) La valutazione dei programmi è demandata ad una Struttura tecnica, nominata con decreto del Ministro del Lavoro, che predispone un'apposita graduatoria degli stessi con l'indicazione del finanziamento accordato a valere sul Fondo per lo sviluppo, da approvarsi con decreto del Ministro del Lavoro.

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 2028; I.L.P. 1995, pag. 1602.

Art. 4.

1) I programmi di sviluppo devono essere articolati nelle seguenti misure:

a) attività di ricerca, studi di fattibilità e programmazione;

b) attività di promozione, informazione e pubblicità;

c) attività di valutazione e istruttoria tecnico-economica per la selezione delle iniziative imprenditoriali;

d) attività di assistenza tecnico-amministrativa e di tutoraggio;

e) iniziative imprenditoriali;

f) servizi comuni alle imprese;

g) opere ed infrastrutture di supporto nell'area di intervento ed acquisizione-ristrutturazione di aree e/o immobili dismessi;

h) attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo;

i) costi di gestione del soggetto convenzionato, ivi compresi gli oneri fiscali della convenzione ed i costi finanziari ausiliari (comprende i costi generali di funzionamento del soggetto convenzionato, ivi comprese le spese per le garanzie fideiussorie).

2) Le spese relative alle misure a), b), c), d), h), i) possono essere ammesse a finanziamento solo se individuabili puntualmente ed in presenza della effettiva attivazione delle altre misure del programma, anche se finanziate in tutto o in parte da risorse proprie o di altra provenienza, pubblica o privata.

Art. 5.

Il finanziamento sarà assegnato esclusivamente ai programmi ritenuti prioritari, e, nel caso il contributo complessivamente richiesto superi la disponibilità finanziaria, sarà operata una riduzione percentuale.

Art. 6.

Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente decreto si applicano i criteri e le modalità di utilizzo previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994.

Roma, 21 settembre 2006

Registrato alla Corte dei conti il 20-10-2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 81

 

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