MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

DECRETO 24 aprile 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2007)

 

Criteri e modalità relativi al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'articolo 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

...omissis...

Decreta:

1. Ai fini del rilascio del provvedimento di compensazione territoriale, di cui all'art. 5, c. 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (15), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda, tenuto conto del dato numerico dichiarato dalla Società istante, relativo agli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/1999, ancora non assolti sia in ambito nazionale, sia in ogni provincia interessata alla compensazione territoriale, distinti tra art. 1 ed art. 18 della citata legge n. 68/1999, nonchè delle ulteriori informazioni acquisite direttamente in fase istruttoria, opera sulla base dei seguenti criteri e modalità:

a) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono ad una unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-Nord o dell'area geografica del Centro-Sud e Isole;

b) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione, indipendentemente dal numero delle unità, e le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-Nord e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-Sud ed Isole;

c) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100%, quando nelle province interessate alle minori assunzioni, in qualunque ambito territoriale situate, l'esiguo numero dei dipendenti costituenti base di computo, risultando inferiore alle 8 unità, non concretizza obbligo di assunzione, ma frazione percentuale di esso;

d) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando la particolare organizzazione aziendale della società richiedente si concretizza in cantieri mobili caratterizzati dalla loro temporaneità, in qualunque ambito territoriale sono situati;

e) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 51% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono o sono superiori a 2 unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-Nord o dell'area geografica del Centro-Sud e Isole;

f) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, non è concessa quando, indipendentemente dal numero delle unità da assumere, le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-Sud ed Isole e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-Nord;

g) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, non è concessa quando a norma della nota ministeriale n. 1630/M/76 dell'11 ottobre 2001, per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, la medesima società, ha presentato istanza di esonero parziale ovvero è titolare del relativo provvedimento concesso dal servizio provinciale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1214; I.L.P. 1999, pag. 860.

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