MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 24 gennaio 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008)
Comunicazioni obbligatorie dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "modulo", modello in base al quale, ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dal presente provvedimento, deve essere redatto il documento di cui alla successiva lettera b);
b) "UniMare", il modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro della gente di mare di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231 (45);
c) "servizi competenti", i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, numero 297 (46);
d) "uffici di collocamento della gente di mare", gli uffici di collocamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231;
e) "soggetti obbligati", l'armatore ovvero le società di armamento fra comproprietari;
f) "soggetti abilitati", i soggetti obbligati, nonchè gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto;
g) "servizi informatici", le procedure applicative messe a disposizione dagli uffici di collocamento della gente di mare ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalità stabilite nell'allegato D in conformità a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
h) "data certa di trasmissione", la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla precedente lettera g).
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(45) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 2284; I.L.P. 2006, pag. 1604.
(46) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 336; I.L.P. 2003, pag. 403.
Art. 2.
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro su tutto il territorio nazionale.
2. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rende disponibili agli uffici di collocamento della gente di mare il servizio informatico necessario per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici stabiliti nel presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, numero 231, nonchè alle comunicazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori marittimi, di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1942, n. 327, concernente il Codice della navigazione.
Art. 3.
Adozione dei moduli di comunicazione
1. E' adottato il modulo "UniMare", di cui rispettivamente all'allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato B e il formato di trasmissione di cui all'allegato C. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 4.
Modalità di trasmissione
1. Il modulo "UniMare" deve essere trasmesso esclusivamente per il tramite del servizio informatico di cui al precedente art. 2, comma 2. I moduli trasmessi con le modalità di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Gli uffici di collocamento della gente di mare rilasciano, per il tramite del servizio informatico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.
Art. 5.
Pluriefficacia della comunicazione
1. Le comunicazioni inviate con le modalità di cui al precedente art. 4 sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali, previsti dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (47), nonchè del Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN).
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(47) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.
Art. 6.
Modalità di trasferimento dei dati
1. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale inoltra le comunicazioni previste dal presente decreto ai servizi competenti, all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), al Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e ad altre forme previdenziali sostitutive o esclusive con le modalità previste dall'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore l'1 aprile 2008.
Roma, 24 gennaio 2008
Allegati ...omissis...