MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 25 febbraio 2008 (n. 42850).
(Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008)
Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (Decreto n. 42850).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (48), è autorizzata, relativamente all'anno 2008, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00 così ripartiti:
- € 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
- € 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.
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(48) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.
Art. 2.
1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2008. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 3.
Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (49), il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunica all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
Art. 4.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
Art. 5.
Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, pari a € 45.000.000,00 l'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2008