MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 28 maggio 2001.
(Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2001)
Criteri concessivi del trattamento CIGS e mobilità - art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 e successive modificazioni (art. 78, comma 15, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388).
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (47), in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità riscontrato negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, per le sole imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti il limite di spesa per l'anno 2001 è fissato in complessivi Lit. 50 miliardi, così ripartiti:
- Lit. 40 miliardi per il trattamento di mobilità;
- Lit. 10 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.
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(47) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
Art. 2.
1. Al trattamento di mobilità previsto dall'art. 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2001. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 3.
1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (48), il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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(48) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
Art. 4.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 78, comma 15, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
Art. 5.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451 (49), riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.
Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2001
Registrato alla Corte dei conti il 25-6-2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei Servizi alla Persona e dei Beni Culturali registro n. 4, foglio n. 362
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(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2459; I.L.P. 1994, pag. 1472.