MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 ottobre 2007 (n. 41827).

(Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2007)

 

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; nonchè del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari di detto trattamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni (Decreto n. 41827).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (3), è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 1.144.604,70.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 6, Suppl. n. 3, pag. 194; I.L.P. 1997, pagg. 24, 487.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 (5), e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 1.262.957,40.

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 3701; I.L.P. 1997, pag. 2380.

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%.

Art. 5.

L'onere complessivo, pari ad € 2.407.562,10, graverà sul Capitolo 7202 - UPB 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul Capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 6.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 1.144.604,70 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di € 1.262.957,40 per il trattamento di mobilità, l'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2007

 

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