MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

DECRETO 30 agosto 2006 (n. 39218).

(Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2006)

 

Concessione dei trattamenti di CIGS e mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti delle società del settore saccarifero (Decreto n. 39218).

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

I provvedimenti in deroga, previsti dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (4) e concordati nel verbale di accordo in sede ministeriale in data 16 marzo 2006, allegato al presente decreto interessano il complesso del settore saccarifero, compresi i dipendenti dei prestatori di servizi con macchine agricole alle aziende agricole produttrici di barbabietole.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.

Art. 2.

Nell'ambito del settore saccarifero, le imprese industriali con meno di 15 dipendenti, le imprese artigiane, le imprese agricole, le strutture associative e di servizio potranno fare ricorso, per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005:

- per il personale a tempo indeterminato, al trattamento straordinario di integrazione salariale, per i periodi di sospensione dal lavoro;

- per il personale avventizio e stagionale, all'indennità di mobilità per i periodi di mancata chiamata al lavoro.

Art. 3.

Ai lavoratori interessati verrà erogata l'indennità di mobilità per compensare la mancata corresponsione del trattamento di disoccupazione agricola.

Art. 4.

Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le imprese interessate dovranno inviare le istanze alla sede INPS competente per territorio.

Art. 5.

L'INPS è tenuto ad autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori interessati e ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.

Art. 6.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 2 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di € 20.000,000 che graveranno nel capitolo 7202 - UPB 3.2.3.1 - occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registro al conto impegni n. 22 nel capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziare, individuati dall'art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2006

Registrato alla Corte dei conti il 22-9-2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 375

Allegato ...omissis...

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