MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 agosto 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007)

 

Facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (9), e successive modificazioni, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che esercitano la facoltà di riscatto di cui all'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (10), devono comprovare, per i periodi di aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 e nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di gravi motivi di famiglia, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 (11).

I predetti lavoratori, all'atto della presentazione della domanda di riscatto agli Enti previdenziali interessati, devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi di cui al predetto comma 1 dell'art. 2, la documentazione, di data certa, prevista dall'art. 3, commi 1, 2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.

I soggetti in costanza di lavoro all'1 gennaio 2007, e cessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare la domanda di riscatto, corredata dalla relativa documentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Gli Enti previdenziali interessati accertano, anche mediante scambio di informazioni, la scopertura contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 981; I.L.P. 2000, pag. 963.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3082; I.L.P. 2000, pag. 2280.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate che ne costituiscono parte integrante (All. 1 ...omissis...).

Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981 (12).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

Registrato alla Corte dei conti il 16-10-2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 298

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(12) Ved. Boll. Lav. 1981, pag. 1246.

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