MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 31 luglio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007)
Ricostruzione della posizione assicurativa dei soggetti rimpatriati dall'Albania, ai sensi dell'articolo 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 1164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (6), i seguenti soggetti rimpatriati dall'Albania entro il 31 dicembre 1997:
a) cittadini italiani in possesso della cittadinanza italiana entro la data del 31 dicembre 1997;
b) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera a);
c) discendenti in linea retta, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera a);
d) coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui alla lettera c).
2. I soggetti di cui al comma 1, devono, a corredo della domanda di ricostruzione della posizione assicurativa da presentare all'INPS, produrre idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dall'1 gennaio 1955 al 31 dicembre 1997.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Art. 2.
1. La ricostruzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dà titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di un'anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania di valore pari alla retribuzione mensile determinata sul minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori.
2. La ricostruzione, i cui effetti decorrono dall'erogazione della prestazione pensionistica, è riconosciuta entro i limiti dell'anzianità contributiva massima valutabile. Analoga decorrenza vale anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione.
3. L'importo dei contributi versati a titolo di riscatto di lavoro all'estero direttamente dai soggetti di cui all'art. 1 per i periodi per i quali viene effettuata la ricostruzione è rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2007
Registrato alla Corte dei conti il 13-9-2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 219