MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

DECRETO 4 gennaio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007)

 

Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1 gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono le seguenti:

dall'1 gennaio 2003: ... € 45.293,32;

dall'1 luglio 2004: ... € 46.425,65;

dall'1 gennaio 2005: ... € 50.280,11;

dall'1 luglio 2006: ... € 51.134,87.

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (54), la retribuzione pari ad € 45.293,32 all'1 gennaio 2003 riassorbe l'incremento operato con effetto dall'1 luglio 2002.

La retribuzione pari ad € 50.280,11 all'1 gennaio 2005 riassorbe l'incremento operato con effetto dall'1 luglio 2004.

Gli incrementi annuali a partire dall'1 luglio 2006 dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2007

Registrato alla Corte dei conti il 23-2-2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 186

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(54) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.

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