MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 aprile 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2007)

 

Determinazione delle tariffe minime per le attività di facchinaggio nella provincia di Catanzaro, per gli anni 2007 e 2008.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

DI CATANZARO

...omissis...

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per gli anni 2007 e 2008.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Catanzaro, 5 aprile 2007

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ALLEGATO

TARIFFE MINIME

PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO

DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO

Art. 1.

Con decorrenza dall'1 gennaio 2007 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite per come segue.

Art. 2.

Tariffe per ogni 100 kg e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro associazioni:

a) cereali e derivati - concimi e mangimi:

- cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: € 0,64;

- concimi e mangimi in sacchi: € 0,64;

- farine da pane e pasta, comprensiva di stivaggio: € 0,91;

b) ferri e metalli:

- macchine: € 0,81;

- rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: € 0,81;

c) frutta e verdure:

- frutta e verdura, in ceste o colli: € 0,69;

- frutta e verdura, alla rinfusa: € 1,03;

d) generi alimentari vari:

- burro, olio, zucchero, formaggi, ecc.: € 0,86;

e) legnami da opera e da costruzione:

- tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 200 kg: € 0,86;

- travi e tronchi oltre i 200 kg: € 1,13;

- carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: € 2,90;

f) materiale da costruzione:

- laterizi e piastrelle in genere: € 0,96;

- marmi in blocco e piastre lavorate: € 1,03;

- materiale per rivestimento ed altro: € 0,96;

g) generi vari di monopolio:

- tabacchi in cartoni, sale in cartoni: € 1,23;

- sale in sacchi: € 0,91;

h) operazioni varie:

- movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata: € 0,48;

i) bovini, equini, puledri, suini:

operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

- al capo: € 4,90;

- carico: € 2,85;

- scarico: € 2,04;

operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

- al capo: € 3,02;

- carico: € 1,50;

- scarico: € 1,50;

l) ovini e caprini:

operazioni di carico/scarico:

- al capo: € 1,94;

- carico: € 1,40;

- scarico: € 1,40.

Qualora le operazioni vengano svolte con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%.

Per il carico e lo scarico oltre i 50 metri dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20%.

Art. 3.

Facchinaggio - paga oraria:

a) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario: € 12,39;

a1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a titolo esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, preparazione cartoni per confezioni, incelofanatura più sottovuoto, deposito colli e bagagli, scuoiatura: € 12,39;

b) movimentazione ed operazioni di trasloco: movimentazione di mobili ed arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco: € 15,08.

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe vengono così fissate:

- operazione di cui alla lettera a): € 10,23;

- operazioni di cui alla lettera a1): € 10,23;

- operazioni di cui alla lettera b): € 12,93.

Art. 4.

Maggiorazione tariffe:

a) lavoro notturno: 45%;

b) lavoro festivo: 50%.

Art. 5.

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 20%.

Art. 6.

Decorrenza e durata

Il presente tariffario avrà validità e durata per gli anni 2007 e 2008.

 

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