MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 6 settembre 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006)
Concessione della proroga del trattamento di CIGS, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti delle aziende già beneficiarie del citato trattamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 21, e dell'articolo 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; concessione, altresì, della proroga per l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (5), è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 (6), e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 1.271.783,00.
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.
(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 6; Suppl. n. 3, pag. 194; I.L.P. 1997, pagg. 24, 487.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 (7), e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di € 1.403.286,00.
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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 3701; I.L.P. 1997, pag. 2380.
Art. 3.
L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
Art. 4.
La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%.
Art. 5.
L'onere complessivo, pari ad € 2.675.069,00, graverà sul Capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul Capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.
Art. 6.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 1.271.783,00 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di € 1.403.286,00 per il trattamento di mobilità, l'INPS - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2006
Registrato alla Corte dei conti il 5-10-2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 34