MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 126 dell'1 giugno 2007)

 

Ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'annualità 2006-2007, previste dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO

E LA FORMAZIONE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze e, a favore delle imprese, per svilupparne la competitività, nel rispetto delle normative vigenti, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano risorse pari a euro 207.576.000,01 (annualità 2006 e annualità 2007) così come riportato nella seguente tabella.

Regioni/Province autonome Euro
Valle d'Aosta 364.532,70
Piemonte 15.224.833,02
Lombardia 40.264.412,73
Liguria 4.529.680,63
Trento 1.718.699,27
Bolzano 1.729.227,30
Veneto 18.185.838,65
Friuli-Venezia Giulia 4.333.596,26
Emilia-Romagna 16.314.483,09
Toscana 12.559.927,94
Umbria 2.754.395,25
Marche 5.246.902,00
Lazio 18.502.995,26
Abruzzo 5.160.171,42
Molise 1.064.705,76
Campania 19.403.013,28
Puglia 12.522.784,72
Basilicata 2.012.178,57
Calabria 5.365.809,54
Sicilia 14.288.966,30
Sardegna 6.028.848,32
Totale 207.576.000,01

I 9/10 sono ripartiti sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili al settore privato. Il restante decimo viene ripartito tra le regioni e le province autonome che hanno un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, sulla base del criterio precedente (Dati ISTAT -Forze di Lavoro, Media 2005).

2. L'onere di cui al presente articolo fa carico al capitolo 7031 del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 (12), esercizio finanziario 2007.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome, attraverso la concertazione con le parti sociali, realizzata secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione e favorendo il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartiscono le risorse di cui all'art. 1, come di seguito indicato:

a) finanziamento di:

- piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati tra le parti sociali;

- voucher aziendali definiti nell'ambito di accordi quadro stipulati dalle parti sociali e riservati prioritariamente alle imprese con meno di 15 dipendenti.

Nelle procedure di evidenza pubblica, di cui al successivo art. 4, le regioni e le province autonome, in accordo con le parti sociali, definiscono gli ambiti prioritari di intervento cui destinare i finanziamenti. Tali ambiti possono essere riferiti a specifiche tipologie di lavoratori e di imprese, a specifici settori, territori, filiere produttive, aree distrettuali oppure ad altri ambiti scelti in base ad esigenze peculiari. Le regioni e le province autonome, fissano i propri obiettivi in termini quantitativi;

b) finanziamento di iniziative formative a domanda individuale (sotto forma di concessione di voucher) destinate a tutti i lavoratori delle imprese private assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160 del 3 giugno 1975, così come modificato all'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni.

Nelle procedure di evidenza pubblica di cui al successivo art. 4, le regioni e le province autonome, in accordo con le parti sociali, definiscono proprie priorità finalizzate alla concessione di voucher individuali in favore di:

- lavoratori coinvolti in processi di mobilità, collocati in cassa integrazione straordinaria o comunque interessati dall'applicazione di provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali;

- lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo VII - Capo I, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003. In tal caso il voucher deve essere richiesto nel periodo in cui il lavoratore è occupato con una delle tipologie contrattuali richiamate e deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla sua concessione;

- lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;

- lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

Per facilitare l'utilizzo dei voucher e per favorire l'accesso ad una offerta formativa qualificata, le regioni e le province autonome predispongono idonei strumenti informativi e di supporto all'utenza.

Art. 3.

1. Le Amministrazioni regionali e le province autonome, nella programmazione degli interventi di cui al decreto, favoriscono l'integrazione con quanto realizzato con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, ex art. 118, legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (13) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunità.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica nel cui ambito, oltre a quanto indicato nell'art. 2, viene prevista:

- l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);

- l'indicazione delle modalità di selezione delle iniziative;

- il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della CE n. 68 del 12 gennaio 2001, prorogato nei suoi termini di validità attraverso il Regolamento (CE) n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006) e n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

2. Nell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione (prorogato nei suoi termini di validità attraverso il Regolamento (CE) n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006) e n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza minore (de minimis), permane l'obbligo di cofinanziamento a carico delle imprese in misura non inferiore al 20% come previsto dall'articolo 9, comma 3 della legge 19 luglio 1993, numero 236, fatti salvi eventuali altri regimi specifici autorizzati dalle autorità comunitarie.

3. Al fine di favorire processi di programmazione pluriennale territoriale nell'ambito della formazione continua, le regioni e province autonome, entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, impegnano con atti giuridicamente vincolanti le risorse di cui all'art. 1 unitamente alle risorse ripartite con decreto direttoriale n. 107/Segr/2006, relativo alle annualità 2004 e 2005.

4. Per quanto riguarda le risorse destinate ai piani formativi e ai voucher aziendali, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse impegnate.

5. Per quanto riguarda le risorse destinate alle iniziative formative a domanda individuale, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle relative risorse.

6. Il regolare invio dei dati di monitoraggio, di cui al successivo art. 5, è condizione per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.

Qualora le regioni e province autonome impegnino complessivamente le risorse di cui all'art. 4, comma 3, la liquidazione da parte del MLPS avviene secondo la seguente modalità:

- 50% delle risorse al momento della trasmissione al MLPS dell'atto deliberativo dell'organo competente relativo agli impegni giuridicamente vincolanti;

- 50% delle risorse a seguito della presentazione del rapporto annuale di monitoraggio.

7. Le risorse non erogate vengono disimpegnate e riattribuite sulla base di criteri da stabilire con il coordinamento delle regioni.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in accordo con le regioni e le province autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

2. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale mette a disposizione, per le amministrazioni che lo richiedano, un'attività di assistenza tecnica da parte dell'ISFOL, finalizzata a sostenere l'operatività delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda gli adempimenti previsti nel presente decreto. Per il finanziamento di specifiche iniziative di assistenza e supporto da realizzare a livello locale, le amministrazioni potranno destinare fino ad un massimo del 5% delle risorse di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. Il monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo costituisce una delle fonti informative utili alla costruzione del rapporto annuale redatto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in attuazione dell'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 (14).

Roma, 7 maggio 2007

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1852; I.L.P. 1999, pag. 1380.

 

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