MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

DECRETO 7 maggio 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008)

 

Sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello, in attuazione dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (49), sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.

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(49) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 436, 708; I.L.P. 2008, pagg. 200, 201.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. In fase di prima applicazione, per l'anno 2008, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dall'1 gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura e i criteri di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 3% della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. In considerazione del carattere sperimentale dello sgravio di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2008 con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base dei risultati del monitoraggio delle domande pervenute, effettuato dall'INPS, può essere rideterminata limitatamente all'anno 2008, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del presente decreto, ove non depositati, entro 30 giorni da quest'ultima data;

b) prevedere erogazioni:

1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;

2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (50).

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (51).

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonchè al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le Pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (52), e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (53), e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

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(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pagg. 466, 471; I.L.P. 1990, pag. 55.

(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.

(53) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pagg. 3044, 3210, 3211; I.L.P. 2003, pagg. 2148, 2264.

Art. 3.

Procedure

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le modalità determinate dall'Istituto medesimo. La domanda deve contenere:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo comma 4, e il numero dei lavoratori beneficiari;

e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;

f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata anche con riferimento ai contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello sottoscritti e depositati entro il 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono oltre tale data. Per tali contratti non vale l'obbligo di deposito di cui all'art. 2, comma 3, lettera a).

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'INPS prevede specifiche modalità operative limitatamente all'ipotesi di sgravi contributivi sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti territoriali.

4. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. La concessione dello sgravio di cui all'art. 2, comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1, avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

a) contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati alla data del 31 dicembre 2007 i cui effetti si protraggono successivamente alla predetta data, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione;

b) contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati dall'1 gennaio 2008, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'INPS attribuisce a ciascuna domanda di ammissione un numero di protocollo informatico.

3. L'ammissione allo sgravio avviene con cadenza periodica secondo le modalità definite dall'INPS, di cui la prima entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è tempestivamente comunicata al datore di lavoro. Ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS trasmette trimestralmente ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia e delle Finanze i dati relativi alle domande pervenute ed ammesse al beneficio ed il relativo utilizzo delle risorse programmate.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. I datori di lavoro che nelle more dell'emanazione del presente decreto abbiano continuato ad operare sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, . 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (54), potranno regolarizzare la propria posizione contributiva senza oneri aggiuntivi mediante compensazione con le somme eventualmente spettanti in base al presente decreto.

2. Con successivo decreto interministeriale, è definita la composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e della elaborazione di nuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazione dell'andamento economico delle imprese.

3. Dall'attività dell'Osservatorio di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

Registrato alla Corte dei conti l'11-7-2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 367

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(54) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 1881; I.L.P. 1997, pag. 1295.

 

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