MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO 1 marzo 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010)

 

Linee guida per l'annualità 2010 relative al procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 476 del 19 novembre 1987.

La legge 15 dicembre 1998, n. 438 (40) "Contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale" modifica ed integra la legge n. 476 del 19 novembre 1987 (41) che prevede all'art. 1:

- comma 1 b) che lo Stato, per incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, possa concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane, aventi sede in Italia;

- comma 2 che possano essere concessi contributi agli enti ed alle associazioni italiane, aventi sede in Italia che, nello svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti, "promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale".

A tal fine con le presenti Linee guida si provvede a diramare le opportune informazioni funzionali alla presentazione della domanda.

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(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 164.

(41) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 3487.

1. Termine, modalità di presentazione delle domande e finanziabilità delle stesse

L'art. 3, comma 1, della legge n. 476/1987, prevede come termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo il 31 marzo.

Pertanto, le domande di ammissione al contributo predisposte secondo il modello di cui all'allegato 2, da compilarsi in ogni sua parte, dovranno essere presentate improrogabilmente e a pena di inammissibilità, entro il termine del 31 marzo 2010, sottoscritte dal legale rappresentante, corredate dalla documentazione prevista dalla Normativa di riferimento - art. 3 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 e art. 1, comma 3, lett. b) e c) della legge n. 438/1998 - estesamente richiamata al punto 3. delle presenti Linee guida e indirizzate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma, pal. C, II piano.

L'invio deve avvenire tramite raccomandata a.r. o per mezzo di corrieri privati, oppure tramite agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione, munito di apposita delega, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Soltanto in caso di consegna a mano, la competente Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione II, associazionismo sociale, rilascerà ricevuta con l'indicazione della data di ricezione.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data impressa sul timbro postale di invio.

L'invio della domanda è ad esclusivo rischio del mittente, rimanendo il Ministero esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

Ferma la perentorietà del termine del 31 marzo 2010, l'Amministrazione procedente potrà, per meglio perseguire i fini istruttori, chiedere agli Istanti chiarimenti sulle domande ovvero che vengano sanate irregolarità di natura formale sui documenti già prodotti entro i termini prescritti e di cui l'Amministrazione sia già in possesso.

Tali chiarimenti dovranno essere esclusivamente funzionali alla specificazione di documenti già presentati, rispetto ai quali l'Amministrazione abbia sollecitato una precisazione da parte dell'Istante.

L'ammissione al contributo è comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di bilancio del Ministero.

Sono escluse le domande di contributo proposte da associazioni che abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

2. Requisiti di ammissibilità

L'art. 2 della legge n. 476/1987 prevede, al comma 1, lett. a) e b), i requisiti di seguito specificati che le associazioni devono possedere per accedere al contributo:

a) requisito dimensionale, ovverosia che le attività usualmente svolte dal soggetto siano a diffusione nazionale: in particolare si richiede che l'ente o associazione siano diffusi nell'ambito del territorio in almeno 10 regioni, con sedi presenti ed operanti da oltre 3 anni consecutivamente alla data della presentazione della domanda. L'espressione sede deve essere intesa nel senso di sede operativa, accessibile a tutti gli utenti, ben individuabile all'esterno (ad esempio mediante una targhetta identificativa posta all'ingresso della sede), localizzata nel territorio nazionale, con una struttura di ufficio organizzata (ad esempio con tavoli, sedie, computer, linee telefoniche attive, ecc...), la cui effettiva operatività possa essere comprovata da utenze intestate all'associazione, nonché dalla presenza di incaricati dell'associazione medesima con la funzione di fornire un adeguato servizio all'utenza. La dimensione nazionale deve risultare, come si desume dal successivo paragrafo 3., punto 7. delle presenti Linee guida, dalla indicazione del numero e della ubicazione delle sedi, anche al fine di permettere gli accertamenti ritenuti necessari da parte della Amministrazione;

b) requisito della democraticità, ovverosia che l'ente sia organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per l'azione delle associazioni. Il requisito della democraticità si potrà desumere dalle disposizioni degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle associazioni e, in particolare, si esprimerà nelle previsioni statutarie in materia di procedure di elezione degli Organi di direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.

La legge n. 476/1987 prevede inoltre che possano essere ammessi a contributo anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di 10 regioni, a condizione che l'attività svolta da detti soggetti sia riconosciuta di evidente funzione sociale a norma dell'art. 2, comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 438/1998.

Al riguardo, si fa presente che il predetto requisito deve essere desunto in modo incontrovertibile da un provvedimento emesso da un'Amministrazione statale, nel quale si attesta che l'attività complessivamente svolta dall'associazione per il raggiungimento dei fini statutari sia da ritenersi di evidente funzione sociale, avendo l'associazione dimostrato il concreto perseguimento delle finalità istituzionali e che, per effetto della sua azione, sono stati ottenuti risultati socialmente evidenti, cioè riconosciuti da molteplici soggetti, presenti anche al di fuori del territorio locale (o della regione) in cui l'associazione ha posto la sede legale. L'attestato deve essere stato rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda di cui alle presenti Linee guida.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. g) della legge n. 476/1987, i soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2 della predetta legge, dovranno presentare una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.

Occorre, infine, considerare che il 2010 è stato designato dal Parlamento europeo "Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale". Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale Organismo nazionale di attuazione ha inteso riconoscere nel Programma nazionale per l'anno europeo il pieno coinvolgimento del terzo settore, incluse le associazioni di promozione sociale, nell'impegno a contrastare la povertà e a rimuovere le criticità in quelle aree del disagio in cui emarginazione e condizioni al di sotto della soglia del minimo vitale si manifestano nelle forme più gravi.

Ciò premesso, ritenendo gli obiettivi indicati al precedente capoverso coerenti con le finalità perseguite dalle leggi oggetto delle presenti Linee guida, anche alla luce di quanto indicato al punto 4.1. delle Disposizioni di attuazione del programma nazionale per il 2010, in merito alle attività che posano su un finanziamento pubblico e che possono tuttavia concorrere agli scopi dell'anno europeo, è prevista la possibilità che specifiche iniziative finalizzate alla rimozione delle condizioni di povertà e di esclusione sociale (ad esempio: contrasto ai rischi di indebolimento delle condizioni di sussistenza delle famiglie mediante reti di supporto sociale; contrasto alle fonti di disuguaglianza sociale e alla solitudine degli individui in condizione di marginalità sociale; attuazione di iniziative volte a sconfiggere i fattori di povertà nelle fasce più deboli della popolazione - minori, disabili, immigrati, persone senza fissa dimora - concorrano alla quantificazione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) della legge n. 438 del 15 dicembre 1998.

A tal fine, l'associazione richiedente dovrà, nel programma di attività per l'anno 2010, illustrare dettagliatamente le iniziative che intende realizzare nell'ambito degli interventi rivolti alla rimozione delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, indicando per le stesse, in modo distinto, le relative voci di spesa che si prevede di sostenere per tale realizzazione e il cui importo complessivo non potrà superare il 10% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2009 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico, il limite va riferito al solo conto economico).

3. Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell'accertamento dei requisiti sopra menzionati, nonché della acquisizione da parte dell'Amministrazione degli elementi sulla base dei quali procedere alla valutazione delle domande ed alla ripartizione delle risorse disponibili (che è effettuata secondo i criteri numerico - quantitativi stabiliti dall'art. 1, comma 3, della legge n. 438/1998), è necessario che la domanda di contributo sia corredata dalla seguente documentazione:

1. Il programma delle attività idoneo a comprovare, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 476/1987, che esso:

a) deve essere attuato a livello nazionale;

b) è relativo all'anno per il quale si richiede il contributo;

c) è corredato dai relativi impegni finanziari.

Nel programma dovranno essere illustrati inoltre:

a) le motivazioni che ispirano i contenuti e gli obiettivi del programma di attività per il quale si chiede il contributo;

b) le specifiche attività di cui si prevede lo svolgimento, includendo la data di avvio e di conclusione del programma, nonché, per ciascuna delle attività proposte, le fasi di realizzazione;

c) il modello di valutazione dei risultati del programma, anche al fine di rilevare informazioni e dati che consentano di dimostrare la funzione sociale effettivamente svolta dal richiedente nello svolgimento delle attività previste;

d) i soggetti o i fruitori che il richiedente si propone di coinvolgere nelle attività programmate (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);

e) i principali risultati attesi;

f) le iniziative che l'associazione intende realizzare nell'ambito degli interventi rivolti alla rimozione delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, indicando per le stesse, in modo distinto, le relative voci di spesa che si prevede di sostenere per tale realizzazione e il cui importo complessivo non potrà superare il 10% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2009 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico, il limite va riferito al solo conto economico).

Inoltre, onde consentire la ripartizione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) della legge n. 438/1998, si chiede di indicare l'ammontare delle seguenti voci di spesa al fine di rendere omogenei in particolare i dati relativi alle spese correnti sostenute dall'associazione al 31 dicembre 2009:

a) telefonia;

b) energia elettrica;

c) pulizia dei locali;

d) acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.);

e) cancelleria e attrezzatura d'ufficio.

Si chiede, inoltre, di indicare, ove ricorressero le condizioni, le voci di spesa sotto riportate, che concorrono alla quantificazione della quota del 60% del contributo di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) della legge n. 438 del 15 dicembre 1998, nell'ambito del programma di attività che si intende realizzare nell'anno 2010;

f) voci di spesa dettagliate, coerenti con quanto dichiarato nel programma delle attività, riferibili esclusivamente agli interventi rivolti alla rimozione delle condizioni di povertà e di esclusione sociale. Si ribadisce che l'importo complessivo delle suddette spese non potrà superare il 10% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo relativo all'anno 2009 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e contro economico, il limite va riferito al solo conto economico);

2. copia dello statuto e dell'eventuale regolamento dai quali sia possibile desumere la natura e gli scopi perseguiti e le caratteristiche organizzative e di funzionamento dell'associazione [art. 3 comma 2, lett. a) della legge n. 476/1987];

3. copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo [art. 3, comma 2, lett. b) della legge n. 476/1987], corredato dalla copia del verbale che ne documenti la regolare approvazione, alla data di presentazione della domanda di contributo, da parte dell'organo statutario all'uopo preposto;

4. copia del bilancio consuntivo, anche nella forma di un rendiconto consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo, dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi [art. 3, comma 2, lett. c) della legge n. 476/1987]. L'ammontare complessivo dei predetti contributi deve essere indicato anche nella relativa dichiarazione contenuta nella domanda di contributo come da fac-simile allegato alle presenti Linee guida;

5. l'attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli Enti locali, non a carico del bilancio sociale [art. 3, c. 2, lett. d) della legge n. 476/1987)];

6. una relazione delle attività svolte nell'anno precedente [art. 3, comma 2, lett. e) della legge n. 476/1987], articolata nei seguenti punti:

a) motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;

b) attività svolte e loro fasi di realizzazione (incluse la data di avvio e di conclusione);

c) soggetti coinvolti o fruitori delle attività svolte (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o fruizione);

d) risultati ottenuti, mettendo in luce, in particolare, gli effetti prodotti sui soggetti o sui fruitori coinvolti nelle attività dell'associazione;

7. la dichiarazione del legale rappresentante che attesti:

a) il numero;

b) l'ubicazione (completa di indirizzo) delle sedi effettivamente rispondenti alla definizione di cui al precedente paragrafo 2. "Requisiti richiesti", lettera a);

c) il numero degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno precedente alla presentazione della richiesta di contributo [art. 3, comma 2, lett. f) della legge n. 476/1987];

8. la indicazione del numero effettivo dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione delle attività e/o hanno direttamente fruito delle iniziative attuate dall'associazione, che non si possono identificare, ad alcun titolo, con ampi strati della popolazione raggiunti ad esempio da campagne pubblicitarie o di sensibilizzazione sociale, interventi radiofonici o partecipazioni televisive, dal cui computo vanno esclusi gli associati dichiarati al punto precedente, onde consentire la ripartizione del 20% di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 438/1998. Si precisa che, allo scopo di rendere omogenei i dati necessari alla ripartizione della quota del 20% di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 438/1998, di cui al precedente punto 7., forniti relativamente ai soggetti associati, detti dati dovranno essere prodotti in termini di persone fisiche. Inoltre, le associazioni cosiddette di 2° livello, che associano cioè altre associazioni rispetto alle quali svolgono funzioni di coordinamento e potenziamento delle attività, dovranno fornire il numero delle persone fisiche associate e il numero dei partecipanti/fruitori in modo scorporato rispetto a ogni associazione aderente di 1° livello, allo scopo di evitare una indebita sovrapposizione dei dati, in sede di riparto della quota di contributo in questione;

9. per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 476/1987, ai fini della dimostrazione del requisito dell'evidente funzione sociale, dovrà essere prodotto un attestato, rilasciato da un'Amministrazione statale, secondo quanto già indicato al paragrafo 2. ("Requisiti richiesti") delle presenti Linee guida, nel quale si riconosca tale condizione e, altresì, una relazione attestante i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 2 della su indicata legge per l'accesso al contributo, come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. g) della citata legge n. 476/1987;

10. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede legale dell'associazione è situata nel territorio nazionale;

11. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede situata nel territorio nazionale è idonea alla effettuazione delle visite ispettive di controllo di cui al successivo punto 4. ("Rendiconto, controlli e responsabilità").

4. Rendiconto, controlli e responsabilità

Le associazioni ammesse, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 19 novembre 1987, n. 476, dovranno trasmettere all'Amministrazione adeguato rendiconto dell'utilizzo dei contributi concessi [secondo lo schema di cui agli Allegati 1a) e 1b)].

I rendiconti, corredati dai programmi di attività, saranno diffusi sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della fondatezza delle dichiarazioni rese dall'organismo associativo richiedente, anche attraverso visite ispettive di controllo. Qualora dalle suddette verifiche dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di contributo, l'Amministrazione è tenuta ad informare gli organi competenti per gli eventuali provvedimenti a norma di legge.

Il legale rappresentante dell'associazione, la cui sottoscrizione deve essere apposta in calce alla domanda, in caso di dichiarazioni non veritiere incorrerà nelle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando la revoca dei benefici concessi ed il conseguente recupero delle somme da parte dell'Amministrazione con interessi legali a far data dall'erogazione del contributo.

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