MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

COMUNICATO 11 marzo 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2003)

 

Rivalutazione per l'anno 2003 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli artt. 65, comma 4 (assegno per il nucleo familiare numeroso), e 66, comma 4 (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2003 ai sensi degli articoli 65, comma 4 (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (25) e successive modifiche e integrazioni, è pari al 2,4%. (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2003).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003, se spettante nella misura intera, è pari ad € 113,23; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari ad € 20.382,05;

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari ad € 271,56; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari ad € 28.308,42.

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 246; I.L.P. 1999, pag. 119.

 

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