MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO 4 febbraio 2004.
Rivalutazione per l'anno 2004 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4 (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 488, e successive modifiche e integrazioni.
(Gazzetta Uffciale n. 28 del 4 febbraio 2004)
L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2004 ai sensi degli articoli 65, comma 4 (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4 (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (31), e successive modifiche e integrazioni, è pari al 2,5% (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2004).
Pertanto:
a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2004, se spettante nella misura intera, è pari a € 116,06; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a € 20.891,60;
b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2004, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 278,35; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 29.016,13.
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(31) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 246; I.L.P. 1999, pag. 119.