MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 1 agosto 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2003)

 

Determinazione delle contribuzioni convenzionali ai fini della contribuzione previdenziale INPS in favore del personale di nazionalità italiana assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'1 gennaio 2003, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in favore del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero con contratto a tempo indeterminato, regolato dalla legge italiana, sono stabilite, per ciascuna area professionale, nella misura seguente:

(Ex impiegati di concetto) B3: € 2.172,50;

(Ex impiegati esecutivi) B2: € 1.955,25;

(Ex impiegati ausiliari) B1: € 1.738,01.

2. Nel caso in cui gli importi delle retribuzioni effettive dovessero risultare inferiori agli importi delle retribuzioni convenzionali, di cui al comma 1, i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti saranno calcolati sulla base delle retribuzioni effettive.

3. Le retribuzioni convenzionali, di cui al comma 1, sono soggette all'adeguamento periodico previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (37) e successive modificazioni ed integrazioni.

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(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 390; I.L.P. 1993, pag. 288.

Art. 2.

In caso di risoluzione del contratto nel corso del mese, i valori convenzionali sono calcolati in ragione di 26 giornate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 agosto 2003

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