MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 agosto 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2003)

 

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1 luglio 2003, per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (24), modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 (25), dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (26), dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243 (27) e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (28), la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte, è fissata a decorrere dall'1 luglio 2003, in € 18.273,10.

A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dall'1 giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato Testo unico, è fissata dall'1 luglio 2003, in € 12.106,50, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

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(24) Ved. Boll. Lav. 1976, pag. 4.

(25) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 1210; I.L.P. 1982, pag. 841.

(26) Ved. Boll. Lav. 1986, pagg. 666, 872; I.L.P. 1986, pagg. 408, 444.

(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2684; I.L.P. 1993, pag. 1612.

(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 901; I.L.P. 2000, pag. 613.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa a decorrere dall'1 luglio 2003, è fissato in € 398,66.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto, a decorrere dall'1 luglio 2003, è fissato in € 1.597,35.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 agosto 2003

Registrato alla Corte dei conti il 30-9-2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 395

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