MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 agosto 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016)

 

Modalità applicative del contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 395, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (8), individua le modalità applicative del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

---------

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell'ambito della propria attività istituzionale, i versamenti al "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" di cui al comma 392 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa, stipulato tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del comma 393 della citata legge n. 208 del 2015.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 75%, rilevano i versamenti effettuati al fondo, negli anni 2016, 2017 e 2018.

Art. 3.

Modalità di riconoscimento

e fruizione del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni trasmettono all'Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio Spa (ACRI), secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 2 del protocollo d'intesa, le delibere di impegno irrevocabile al versamento al fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Per l'anno 2016, il termine di cui all'art. 2, comma 3, del protocollo d'intesa, entro il quale le fondazioni devono trasmettere le delibere di impegno irrevocabile all'ACRI è stabilito nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 8 del medesimo protocollo d'intesa.

2. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, nei successivi 20 giorni, come stabilito dagli articoli 2, comma 4, e 8, 2° periodo, del protocollo d'intesa.

3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro per ciascun anno, dal 2016 al 2018, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti dal protocollo d'intesa. Entro i successivi 3 mesi dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni finanziatici versano al fondo le somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI.

L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al fondo, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 5.

4. Ove una fondazione non provveda al versamento al fondo, l'ACRI ripartisce la somma tra le altre fondazioni finanziatrici, ai sensi del 4° periodo del comma 394 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e ad assegnarlo alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 2 del protocollo d'intesa.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei dati di cui ai commi 3, 4 e 6. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito intemet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è cedibile dalle fondazioni finanziatici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 3, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Dell'avvenuta cessione è data comunicazione all'ACRI per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa.

7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (9), e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. I fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

---------

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

Art. 4.

Controlli

1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Registrato alla Corte dei conti il 20-7-2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 2950

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda