MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 dicembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2003)
Modifica dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio dell'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER GLI ITALIANI NEL MONDO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dall'1 gennaio 2003, ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (23), l'incremento della maggiorazione sociale previsto dall'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (24), è concesso indipendentemente dai requisiti di anzianità contributiva minima in costanza di rapporto di lavoro previsti dell'art. 8, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 244; I.L.P. 2002, pag. 139.
(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
Art. 2.
1. Qualora, negli anni successivi, a seguito delle periodiche verifiche reddituali, per effetto della variazione dell'importo dei redditi equivalenti o del numero dei beneficiari, l'onere complessivo per l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'art. 1, dovesse risultare superiore a quello previsto dall'autorizzazione di spesa, con le medesime procedure previste per il presente decreto potranno essere ridefiniti i requisiti di accesso al beneficio.
Roma, 1 dicembre 2003