MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 1 febbraio 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2006)

 

Estensione delle indennità ordinarie di disoccupazione non agricola, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 13 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, commi 7 e 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005 (43), sono così definite:

a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico-finanziari aziendali complessivamente considerati;

b) mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;

c) mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;

d) incendio;

e) calamità naturali.

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(43) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1604.

Art. 2.

1. Tutte le causali di cui all'art. 1 devono riferirsi a fattispecie di carattere transitorio o temporaneo.

Art. 3.

1. Possono essere indennizzati periodi di sospensione dovuti agli eventi o situazioni di cui all'art. 2 relativi alle sole istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

Art. 4.

1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'INPS territorialmente competente, con le modalità stabilite dallo stesso Istituto, la sospensione dell'attività lavorativa e relative motivazioni, nonchè i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale Centro per l'impiego.

2. Gli stessi lavoratori interessati possono essere dispensati dal presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al centro per l'impiego, qualora il periodo di sospensione sia stato concordato con verbale di accordo raggiunto con le OO.SS.

Art. 5.

1. Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie, rispettivamente individuate in 48 milioni di euro annui e in 6 milioni di euro annui dai commi 7 e 8 dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle relative prestazioni di disoccupazione, nei limiti degli oneri per ciascuno indicati e comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 febbraio 2006

Registrato alla Corte dei conti il 27-2-2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 126

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