MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 1 settembre 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016)

 

Estensione dell'erogazione del voucher per l'acquisto dei servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

1. Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonchè le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (27), di seguito lavoratrici, al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei 3 mesi successivi ovvero per un periodo massimo di 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere per l'anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (28).

2. La richiesta può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale.

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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1636; I.L.P. 2001, pag. 1368.

(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 2310; I.L.P. 2012, pag. 1166.

Art. 2.

Misura del beneficio e modalità di erogazione

1. Il beneficio di cui all'art. 1 consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di € 600 mensili, per un periodo complessivo non superiore a 3 mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

2. Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (29), mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di € 600 mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.

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(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2055; I.L.P. 2015, pag. 967.

Art. 3.

Modalità di ammissione

1. Per accedere al beneficio di cui all'art. 1, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle 2 opzioni di cui all'art. 1 intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro il predetto limite temporale, che comporta la revoca della precedente.

2. Il beneficio è erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7, comma 1, del presente decreto, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

3. In relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilità residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate o presuntivamente presentabili per l'anno in corso, con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio di cui all'art. 1 ovvero, anche in via concomitante, può essere rideterminata la misura del beneficio di cui all'art. 2, comma 1. In ogni caso qualora a seguito delle domande accolte sia stato raggiunto il limite di spesa di cui all'art. 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell'INPS, la lavoratrice deve procedere all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i medesimi canali telematici. La mancata acquisizione del voucher telematico entro il termine di 120 giorni si intende come rinuncia al beneficio.

Art. 4.

Esclusioni e limitazioni

1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'art. 1 le madri lavoratrici che relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta:

a) risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;

b) usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale di cui al comma 1, lettera a), venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui all'art. 1, la lavoratrice decade dal beneficio dal giorno successivo al riconoscimento del diritto all'esenzione medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.

Art. 5.

Accesso all'elenco

delle Strutture pubbliche e private accreditate

1. L'INPS provvede, ove necessario, alla pubblicazione di apposite istruzioni sul sito istituzionale all'indirizzo: www.inps.it, sia in relazione all'elenco delle Strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

2. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on line per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.

Art. 6.

Riduzione del congedo parentale

1. La fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comporta, per ogni quota mensile richiesta, la corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 7.

Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (30), il beneficio di cui all'art. 1 è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

2. La relativa spesa graverà sul capitolo 3530, PG 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa, comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in coerenza con l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 settembre 2016

Registrato alla Corte dei conti il 18-10-2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 3879

 

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