MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 10 aprile 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003)

 

Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (37), sono autorizzate, in favore dei lavoratori già beneficiari delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, concesse, fino al 31 dicembre 2002, le proroghe, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, degli stessi trattamenti.

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(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui all'art. 1 è ridotta del venti per cento.

Art. 3.

Le proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, disposte con l'art. 1, sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (38), non potrà essere superiore alla spesa di € 209.452.383,33 relativa alle proroghe concesse per l'anno 2002.

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(38) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2661; I.L.P. 1993, pag. 1784.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Registrato alla Corte dei conti il 7-5-2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 331

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