MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 giugno 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011)
Attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Individuazione delle risorse finanziarie, in attuazione
dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
1. Gli Enti di previdenza pubblici - fatte salve le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (17), da attuare secondo le modalità indicate nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, n. 3820 - comunicano all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dall'approvazione dei piani di impiego prevista dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'ammontare delle restanti risorse da destinare:
a) all'acquisto di immobili adibiti ad uso ufficio in locazione passiva alle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (18), e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
b) alla sistemazione allocativa dei poli logistici integrati, quali sedi unitarie degli Enti previdenziali e degli Uffici del Ministero del Lavoro, disciplinati con separato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 marzo 2011, in corso di registrazione, recante l'individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (19), in attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172, che prevede, anche ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (20), la realizzazione dei poli logistici integrati per le finalità di integrazione allocativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e degli Enti previdenziali e assistenziali e, per l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1220, 1827; I.L.P. 2009, pagg. 901, 1384.
(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.
(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2900.
(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.
Art. 2.
Individuazione delle esigenze allocative
1. L'Agenzia del demanio, sulla base delle risorse disponibili individuate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto dagli Enti previdenziali, fornisce agli stessi, entro il 31 luglio di ogni anno, indicazioni in ordine alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali.
2. Le Amministrazioni dello Stato individuano annualmente, ai sensi dell'art. 2 comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il fabbisogno di immobili ad uso strumentale attraverso un'adeguata valutazione dei processi di riorganizzazione complessivi, della tendenza delle cessazioni del personale, del turn-over e dei processi di esternalizzazione in atto. Le priorità di investimento degli Enti di cui al comma 1 per l'acquisto di immobili in cui le Amministrazioni dello Stato corrispondono una locazione passiva devono riguardare le sinergie e le possibili razionalizzazioni logistiche e funzionali integrate tra le Amministrazioni predette e sono definite a seguito della verifica, da parte dell'Agenzia del demanio, dei piani di razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionale, favorendo il conseguimento di obiettivi di risparmio, di redditività e di valorizzazione.
3. Per l'anno 2011, l'Agenzia del demanio può dare specifiche indicazioni agli enti previdenziali per l'esecuzione di singole operazioni, purchè incluse in piani di razionalizzazione. L'esecuzione delle operazioni avviene previa verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Art. 3.
Disciplina dell'acquisto
1. L'Agenzia del demanio, ove valuti la necessità che una pubblica amministrazione utilizzi un immobile in locazione passiva in ragione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione stessa, delle caratteristiche connesse al bene, del contesto territoriale e del mercato immobiliare, accertata la disponibilità della proprietà all'alienazione dell'immobile, fornisce indicazioni agli enti di previdenza pubblici affinchè tale acquisto venga da essi valutato, sotto il profilo tecnico ed amministrativo. L'acquisto è inserito nei piani di investimento da presentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale del 10 novembre 2010, in attuazione dell'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. L'acquisto si perfeziona a cura dell'ente di previdenza pubblico secondo le ordinarie procedure previste dai regolamenti interni dell'ente, nel rispetto della valutazione fornita dall'Agenzia del demanio.
2. Ultimata la procedura di acquisizione, l'Agenzia del demanio, ai sensi del comma 222 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, provvede a stipulare con l'ente di previdenza pubblico un apposito contratto di locazione passiva, previa determinazione di congruità del canone, da quantificarsi in misura pari al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare.
3. Qualora l'ente di previdenza pubblico non provveda a definire entro 60 giorni l'acquisto di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio procede secondo le disposizioni contenute nel comma 222 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 10 giugno 2011
Registrato alla Corte dei conti il 18-8-2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 174